Sentenza n. 161/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: a – della nota prot. n. 34917/2022 del 13 ottobre 2022, con la quale il comune di Angri ha invitato e diffidato la ricorrente a pagare la somma di € 686.198,45, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria per l'assegnazione di un'area ricompresa nell'ambito del P.I.P. del Comune di Angri; nonché per l'accertamento e la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva – ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a. b - della non debenza e, comunque, dell'intervenuta prescrizione delle somme chieste dal Comune di Angri a titolo di oneri di urbanizzazione inerenti la convenzione di assegnazione sottoscritta in data 9 novembre 2001; nonché, in via subordinata, per l'accertamento: c - delle somme effettivamente sostenute dall’amministrazione comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; d – dell'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota di diffida al pagamento di € 686.198,45 per opere di urbanizzazione primaria realizzate d’ufficio e in danno nell’ambito del P.I.P.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale e ha chiesto l’accertamento della non debenza o della prescrizione delle somme richieste, nonché, in via subordinata, l’accertamento dei costi effettivamente sostenuti dal Comune e la rideterminazione dell’eventuale importo dovuto. Ha dedotto: l’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione alle rate semestrali, sostenendo che l’obbligazione originariamente unitaria fosse divenuta periodica in seguito alla precedente decisione giudiziale che aveva disposto il pagamento rateale; in subordine, la prescrizione decennale delle prime rate; la prescrizione quinquennale degli interessi; l’erroneità della quantificazione, perché fondata sul solo quadro economico approvato per le opere e non sui costi effettivamente sostenuti; la mancata indicazione dell’importo detratto per la cessione dell’area destinata alle urbanizzazioni. Le censure sono state formulate come violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell’art. 35 l. n. 865/1971, dell’art. 11 l. n. 10/1977, dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 7 e 8 della convenzione, nonché come eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e travisamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la società alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori. Il Collegio ha ricostruito che la convenzione del 9 novembre 2001 obbligava l’assegnataria a realizzare le opere di urbanizzazione e a costituire, insieme alle altre imprese, un consorzio per la loro realizzazione; in mancanza, il Comune poteva eseguirle d’ufficio e in danno. Poiché la società non aveva realizzato le opere né costituito il consorzio, il Comune le aveva realizzate in danno, chiedendone il rimborso. La scadenza della convenzione o del piano attuativo non estingue gli obblighi economici assunti dai beneficiari: il Comune dispone del termine ordinario decennale per esigerne il pagamento. Il TAR ha inoltre precisato che l’art. 35 l. n. 865/1971 riguarda l’edilizia residenziale pubblica e non gli insediamenti produttivi; per questi ultimi rilevano l’art. 27 della medesima legge e le specifiche previsioni convenzionali, che non limitavano gli interventi rimborsabili. L’eccezione di prescrizione è stata respinta perché il Comune aveva compiuto molteplici atti di sollecito, ritenuti idonei a interrompere la prescrizione anche per gli interessi. La quantificazione e la pertinenza delle opere erano già state oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato: in quella sede era stata verificata la pertinenza delle opere al comparto e il costo era stato ricondotto al ribasso d’asta praticato dall’aggiudicataria. La nuova richiesta di acquisizione della documentazione e di accertamento dei costi non è stata quindi esaminata, essendo già stata trattata nel precedente giudizio.
Norme richiamate
art. 27 l. n. 865/1971
È la disposizione applicabile agli insediamenti produttivi, in luogo dell’art. 35 della stessa legge, richiamato dalla ricorrente ma riferito dal TAR agli interventi di edilizia residenziale pubblica.
art. 35 l. n. 865/1971
Non si applica agli insediamenti produttivi, riguardando esclusivamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
art. 2946 c.c.
Il credito comunale per il rimborso delle opere di urbanizzazione è soggetto al termine ordinario decennale, salvo interruzione della prescrizione.
art. 2948, n. 4, c.c.
La ricorrente ne aveva invocato l’applicazione alle rate e agli interessi; il TAR ha ritenuto comunque infondata l’eccezione per effetto dei ripetuti atti interruttivi notificati dal Comune.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato nel quadro normativo degli oneri di urbanizzazione, ma il TAR ha fondato la debenza principalmente sull’obbligo convenzionale e sulla disciplina degli insediamenti produttivi.
art. 64, comma 3, c.p.a.
La richiesta di acquisizione d’ufficio della documentazione non è stata accolta, poiché gli elementi rilevanti erano già stati acquisiti e valutati nel precedente giudizio.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
È indicato dalla ricorrente quale base della giurisdizione esclusiva sulla controversia relativa agli oneri e agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica.
Massime di principio
- Negli insediamenti produttivi disciplinati da un piano per gli insediamenti produttivi, gli obblighi dell’assegnatario di sostenere o rimborsare i costi delle opere di urbanizzazione trovano fondamento nella disciplina applicabile agli insediamenti produttivi e nelle specifiche clausole della convenzione, non nell’art. 35 l. n. 865/1971, riferito all’edilizia residenziale pubblica.
- La scadenza del termine di efficacia di una convenzione urbanistica o di un piano attuativo incide sulla disciplina urbanistica dell’area, ma non estingue gli obblighi patrimoniali già assunti dai beneficiari; il Comune può quindi esigerne l’adempimento entro il termine ordinario di prescrizione.
- Quando la convenzione prevede che le opere di urbanizzazione siano realizzate dagli assegnatari mediante un consorzio e consente al Comune di procedere d’ufficio e in danno in caso di inadempimento, le spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione delle opere possono essere richieste agli assegnatari inadempienti nei limiti degli obblighi convenzionali.
- Gli atti di sollecito o di costituzione in mora ritualmente notificati al debitore interrompono la prescrizione del credito comunale; la loro efficacia interruttiva può riguardare anche gli interessi richiesti unitamente al capitale.
- La contestazione della pertinenza e della quantificazione dei costi delle opere di urbanizzazione non può essere riproposta in un successivo giudizio quando tali questioni siano già state esaminate e definite, anche sulla base della documentazione acquisita nel precedente processo.
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