Sentenza n. 4928/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: A) della nota a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Vico Equense datata 30.11.2022, notificata in data 9.12.2022, recante richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile abusivo sito in località Moiano, alla via Cirignano n. 15/b catastalmente individuato al foglio di mappa n. 17, p.lla 1078, acquisito al patrimonio comunale con provvedimento prot. 15373/2007, oggetto di trascrizione nei RR.II. prot. n. 279/2007; B) di tutti gli atti preordinati, conseguenziali o, comunque, connessi con quelli che precedono, nonché per l'accertamento e/o la declaratoria della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il legittimo addebito al ricorrente della posizione debitoria portata da detta nota, nonché per l'accertamento e/o la declaratoria di prescrizione del relativo credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha richiesto il pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile abusivo, chiedendo anche l'accertamento dell'inesistenza del credito e della sua prescrizione. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di non essere stato posto in condizione di conoscere le conseguenze economiche ricollegate alla propria condotta, di non avere mai ricevuto atti interruttivi o solleciti, di non essere mai stato nella disponibilità materiale o giuridica dell'immobile qualificato dal Comune come abusivamente occupato, nonché l'illegittimità della quantificazione retroattiva, sine die, apodittica e sproporzionata dell'indennità. Ha inoltre sostenuto che sarebbe mancata la deliberazione del Consiglio comunale prevista dall'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, ritenuta necessaria per il mantenimento dell'opera acquisita al patrimonio pubblico e per l'utilizzazione economica del bene da parte dell'ente. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso per impugnazione di una mera diffida non lesiva, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non riguarda la legittimità dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, procedimento ormai definito, ma l'esistenza e la spettanza di una pretesa patrimoniale relativa all'utilità economica che il Comune, quale proprietario del bene acquisito, pretende di ricavare mediante la richiesta di un'indennità di occupazione. La posizione del ricorrente è quindi qualificata come diritto soggettivo e quella del Comune come diritto-obbligo di natura patrimoniale, non come rapporto tra interesse legittimo e potere amministrativo. La nota impugnata costituisce l'atto conclusivo di una pretesa patrimoniale posta a valle dell'esercizio del potere pubblicistico di acquisizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la natura meramente processuale della decisione e per la sussistenza di eccezionali e gravi ragioni.
Norme richiamate
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di una deliberazione consiliare ai fini del mantenimento dell'opera acquisita e della legittimità della pretesa economica comunale; il TAR non esamina nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- La controversia sulla spettanza, esistenza o quantificazione dell'indennità richiesta dal Comune per l'occupazione sine titulo di un immobile già acquisito al patrimonio comunale attiene a diritti soggettivi e obblighi di natura patrimoniale ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il ricorrente non contesta la legittimità dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, ma esclusivamente la facoltà dell'ente, quale proprietario del bene, di pretendere un'indennità per l'utilizzazione dello stesso, la controversia è estranea alla giurisdizione amministrativa.
- La richiesta di pagamento dell'indennità relativa a un bene già acquisito al patrimonio comunale si colloca a valle dell'esercizio del potere pubblicistico di acquisizione e non costituisce, di per sé, esercizio di un ulteriore potere amministrativo incidente su un interesse legittimo.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la parte può proseguire il giudizio davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti della domanda originariamente proposta.
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