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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31089/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il classamento e le rendite catastali di tredici unità immobiliari della società ricorrente, ubicate nella microzona 7 "XX Settembre" di Roma. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo l'atto sufficientemente motivato, valorizzando il significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, il sopralluogo svolto dai funzionari, la qualità urbana e ambientale del contesto, la presenza di infrastrutture commerciali e turistiche e il confronto con altre unità similari. La società ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso e la decisione di merito fossero fondati su formule generiche e stereotipate, senza indicare gli specifici interventi e le trasformazioni urbane che avrebbero riqualificato la microzona e senza spiegare in che modo tali elementi avessero inciso sulle singole unità immobiliari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, non sia sufficiente il solo richiamo al significativo scostamento tra valori di mercato e catastali nella microzona né una motivazione standardizzata o di stile. L'avviso deve invece indicare in modo specifico gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e devono essere considerati anche i fattori relativi alla singola unità immobiliare, in modo da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del diverso classamento. Poiché l'atto impugnato non esponeva tali elementi individualizzanti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi del contribuente, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    microzone; revisione parziale del classamento

    La revisione parziale del classamento può essere attivata in caso di significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, ma l'atto deve poi spiegare le ragioni specifiche del nuovo classamento della singola unità immobiliare.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari richiede che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni della pretesa.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione amministrativa deve essere concreta e non meramente apodittica o stereotipata.

  • art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Ai fini del classamento rilevano, oltre al fattore posizionale, la qualità urbana, la qualità ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il ricorso deduceva violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla motivazione del riclassamento catastale.

  • art. 384, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona, ma deve rendere conoscibili gli elementi fattuali concreti che giustificano il diverso classamento.
  • L'operazione di revisione per microzone ha carattere diffuso o di massa, ma ciò non attenua l'obbligo di motivazione: al contrario, richiede una motivazione rigorosa, verificabile e individualizzante.
  • L'amministrazione deve svolgere una duplice verifica: prima accertare i presupposti della riclassificazione di massa della microzona, poi individuare i parametri che incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
  • Non è sufficiente una motivazione che faccia riferimento in modo generico a riqualificazione urbana, miglioramento del contesto o analogia con immobili similari, se non sono indicati gli specifici interventi e la loro incidenza concreta sull'immobile oggetto di revisione.
  • Ai fini del classamento devono essere considerati non solo gli elementi posizionali legati alla microzona, ma anche quelli edilizi propri del fabbricato e della specifica unità immobiliare, che possono giustificare differenze di classe e rendita anche all'interno della stessa area.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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