Sentenza n. 241/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, concernente l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di 1.000 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi: l'esatta quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione in base al giudicato, agli eventuali pagamenti parziali e alle norme applicabili. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è stato nominato commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo contro l'amministrazione; nel caso concreto tale termine era decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Gli interessi dovuti e la loro decorrenza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte privata non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro, insieme alle ulteriori norme applicabili, per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che il giudice dell'ottemperanza possa attribuire alla parte un credito diverso o ulteriore rispetto a quello risultante dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi unilateralmente predisposti dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo, degli interessi e della loro decorrenza; l'amministrazione deve tuttavia procedere alla verifica secondo i parametri fissati dal titolo giudiziale e dalla legge.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento al pagamento di una somma di denaro può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto in caso di ulteriore inerzia e su istanza del creditore.
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