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Sentenza

Sentenza n. 3554/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile Protocollo n. K2.2024.0009759 del 25.07.2024, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata al sottoscritto legale quale procuratore delle compagini ricorrenti, contenente il diniego della deroga richiesta dalle predette società rispetto all’applicazione nei loro confronti dell’art. 10 bis, comma 1, del Regolamento Regionale della Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente), nella parte in cui impone ai soggetti (della sola Lombardia) esercenti il servizio di trasporto studenti di avere la disponibilità di un parco autobus composto da mezzi con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione, prescrizione valida per le sole imprese aventi in dotazione due o più veicoli; - dell'art. 10 bis, comma 1, del Regolamento Regionale della Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente), nella parte in cui impone ai soggetti esercenti il servizio di trasporto studenti di avere la disponibilità di un parco autobus composto da mezzi con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione, prescrizione valida per le sole imprese aventi in dotazione due o più veicoli.

Giustizia amministrativa202402973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego regionale della deroga al requisito regolamentare di anzianità massima ventennale degli autobus impiegati nel trasporto scolastico, nonché la disposizione regolamentare presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprese NCC)

Prevale il privato

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato il diniego della Regione Lombardia alla richiesta di utilizzare, per il trasporto scolastico, autobus con anzianità superiore a venti anni e l'art. 10-bis, comma 1, del Regolamento regionale Lombardia n. 6/2014, nella parte in cui impone tale requisito alle imprese con almeno due autobus. Hanno dedotto: violazione della competenza legislativa statale in materia di sicurezza della circolazione e tutela della concorrenza; lesione della libertà di iniziativa economica; violazione dei principi di concorrenza; disparità di trattamento tra imprese lombarde e imprese operanti in altre regioni; carenza di motivazione del diniego. La Provincia di Lecco ha eccepito la tardività dell'impugnazione della norma regolamentare, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per acquiescenza, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. L'impugnazione della disposizione regolamentare è stata ritenuta tempestiva perché la norma, generale e astratta, non produceva una lesione concreta e attuale prima degli atti applicativi, sicché poteva essere impugnata insieme a questi ultimi. È stata esclusa l'acquiescenza, poiché la presentazione delle SCIA annuali costituiva adempimento obbligatorio e necessario per proseguire l'attività e non esprimeva una volontaria e inequivoca accettazione della disciplina. È stata inoltre respinta la richiesta di estromissione della Provincia, i cui atti applicativi erano stati impugnati come atti presupposti. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il requisito regionale dell'anzianità massima ventennale incide su caratteristiche tecniche, sicurezza dei veicoli e condizioni di accesso al mercato, ambiti riconducibili alla competenza esclusiva statale e disciplinati dalla normativa nazionale, che ha già operato il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica, sicurezza dei viaggiatori e tutela della concorrenza. La Regione non poteva introdurre, per le sole imprese operanti in Lombardia, un ulteriore requisito tecnico più restrittivo, idoneo a penalizzare gli operatori interni e a creare una distorsione della concorrenza territoriale. La disposizione determina inoltre una disparità di trattamento non obiettivamente giustificata rispetto alle imprese autorizzate in altre regioni, poiché la normativa statale non vieta l'utilizzo di autobus usati né prevede limiti territoriali analoghi. Il TAR ha quindi annullato in parte qua l'art. 10-bis, comma 1, del Regolamento regionale n. 6/2014 e il provvedimento applicativo regionale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 1, Regolamento regionale Lombardia n. 6/2014

    il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), h) ed i), oltre ad avere la disponibilità di un parco autobus immatricolato in uso di terzi adibito a uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità

    La parte della disposizione che impone il limite ventennale agli autobus destinati al trasporto studenti è illegittima e viene annullata, perché introduce un requisito tecnico ulteriore rispetto alla disciplina statale e limita la concorrenza su base territoriale.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva statale; la disciplina regionale non può introdurre requisiti che penalizzino gli operatori interni e producano distorsioni territoriali della concorrenza.

  • art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

    La sicurezza della circolazione e dei veicoli rientra nella competenza legislativa esclusiva statale; le Regioni non possono disciplinare autonomamente e in senso più restrittivo i requisiti tecnici dei veicoli.

  • art. 1 l. 21/1992

    Il noleggio di autobus con conducente costituisce autoservizio pubblico non di linea.

  • art. 1 l. 218/2003

    l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza

    La disciplina statale mira a garantire trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di accesso e sicurezza, operando il bilanciamento non modificabile in senso peggiorativo dalla normativa regionale.

  • art. 2 l. 218/2003

    le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente utilizzino autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità

    Il rinvio ai requisiti tecnici statali dei veicoli non consente alle Regioni di aggiungere autonomi limiti di anzianità non previsti dalla disciplina nazionale.

  • art. 4, comma 1, l. 218/2003

    siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge

    Gli atti normativi regionali in materia di NCC devono rispettare i criteri statali di tutela della concorrenza e non possono introdurre restrizioni territorialmente discriminatorie.

  • art. 3 Cost.

    Il limite regionale determina una disparità di trattamento tra imprese lombarde e imprese operanti in altre regioni, non sorretta da una giustificazione obiettiva.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Situazioni analoghe non possono essere trattate diversamente senza una giustificazione obiettiva.

  • art. 80 d.lgs. 285/1992

    La revisione annuale degli autobus costituisce il principale strumento statale di controllo dell'efficienza dei veicoli in circolazione, senza previsione di un limite generale di anzianità come quello regionale annullato.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica costituisce il parametro costituzionale richiamato dalla disciplina statale del trasporto di viaggiatori su strada.

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza deve risultare da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge

    La presentazione di SCIA obbligatorie per la prosecuzione dell'attività non integra acquiescenza se non esprime una volontaria e inequivoca accettazione dell'atto impugnato.

  • art. 41 c.p.a.

    La legittimazione a resistere non è limitata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento finale, potendo riguardare anche l'amministrazione autrice di atti presupposti rilevanti nel giudizio.

Massime di principio

  • Una norma regolamentare generale e astratta, lesiva soltanto attraverso un successivo atto applicativo, deve essere impugnata insieme a quest'ultimo; il termine non decorre dalla mera pubblicazione della norma se manca una lesione concreta e attuale.
  • La presentazione di un adempimento amministrativo obbligatorio e necessario per proseguire un'attività economica non integra acquiescenza all'atto o alla norma contestati, in assenza di una condotta libera, consapevole e inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare.
  • Le Regioni, pur potendo disciplinare il servizio di trasporto pubblico non di linea nell'ambito della propria competenza, non possono introdurre requisiti tecnici ulteriori relativi alla sicurezza e all'efficienza dei veicoli quando tali profili sono riservati alla competenza esclusiva statale.
  • Nel settore del noleggio di autobus con conducente, una disciplina regionale che imponga alle sole imprese aventi sede o operanti nel territorio regionale un limite di anzianità dei veicoli più restrittivo di quello previsto dalla normativa statale viola la tutela della concorrenza, se determina una penalizzazione degli operatori interni e una distorsione territoriale del mercato.
  • Un requisito tecnico regionale applicabile soltanto a una parte degli operatori del mercato viola il principio di eguaglianza quando tratta diversamente situazioni analoghe senza una giustificazione obiettiva, anche se la misura è astrattamente orientata alla sicurezza o alla tutela ambientale.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTermini e notificazione del ricorsoAtti amministrativi generali e linee guida
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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