Sentenza n. 1167/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione e regolarizzazione fondato sulla segnalazione del cittadino straniero nel Sistema di informazione Schengen
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. L’Amministrazione aveva ritenuto ostativa la segnalazione del cittadino straniero nel SIS, effettuata dal Belgio ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, richiamando il parere negativo della Questura. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, commi 10, lettere a) e b), e 15, del d.l. n. 34/2020, degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 e degli artt. 3, 7, 8, 10-bis, comma 1, e 22 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost.; inoltre, eccesso di potere per carenza, insufficienza o assenza di istruttoria sulla causa dell’inserimento della segnalazione Schengen, per avere la Prefettura considerato sostanzialmente vincolante il parere della Questura e per non avere valutato le ragioni dedotte dall’interessato a sostegno del diritto al soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto che il parere della Questura fosse obbligatorio ma non vincolante e che la Prefettura dovesse verificare concretamente la ragione della segnalazione, anche alla luce della memoria presentata dopo il preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio è emerso che la segnalazione era stata disposta dal Belgio per soggiorno irregolare conseguente a numerosi dinieghi di domande di regolarizzazione e che l’iscrizione era stata successivamente cancellata in assenza di prova dell’uscita dello straniero dallo spazio Schengen.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che l’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020 impone allo Sportello Unico di acquisire il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi, ma non consente di sostituire tale parere alla valutazione propria dell’Amministrazione competente. La mera segnalazione nel SIS non è stata ritenuta automaticamente ostativa, poiché le diverse ipotesi previste dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 non sono sovrapponibili. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), nella parte in cui esclude dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno. Nel caso concreto la Prefettura si era limitata a ritenere preclusiva la segnalazione, senza accertare la ragione dell’iscrizione e senza motivare in concreto perché il cittadino straniero costituisse una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, tenendo conto dei principi affermati. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 103, commi 1, 2, 10 e 15, d.l. n. 34/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il parere della Questura previsto dal comma 15 è un elemento istruttorio obbligatorio, ma la Prefettura deve svolgere una propria valutazione; la segnalazione SIS non è automaticamente ostativa quando dipenda dal solo soggiorno irregolare e non sia accompagnata da una concreta valutazione di pericolosità o minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1861
La segnalazione nel SIS deve essere concretamente esaminata quanto alla sua causa e ai suoi effetti; il mero richiamo agli articoli del regolamento non dimostra da solo la sussistenza di un motivo ostativo alla regolarizzazione.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Le memorie presentate dall’interessato dopo il preavviso di rigetto devono essere considerate nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento finale.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego deve indicare le ragioni concrete per cui la segnalazione SIS integra una causa ostativa e, ove rilevante, una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha escluso la legittimità dell’automatica preclusione alla regolarizzazione per gli stranieri segnalati nel SIS soltanto per violazioni delle regole nazionali sull’ingresso e il soggiorno.
sentenza Corte costituzionale n. 6/2026
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 ... nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione ... i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno
La disciplina non può impedire automaticamente l’emersione quando la segnalazione SIS dipenda esclusivamente dall’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno in altro Stato Schengen.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il parere della Questura sull’insussistenza dei motivi ostativi è obbligatorio, ma non esonera la Prefettura dallo svolgimento della propria istruttoria e dall’adozione di una motivata decisione finale.
- La mera iscrizione di un cittadino straniero nel Sistema di informazione Schengen non costituisce automaticamente motivo ostativo alla regolarizzazione quando derivi esclusivamente dalla violazione delle regole nazionali sull’ingresso o sul soggiorno.
- Per negare l’accesso alla procedura di emersione sulla base di una segnalazione SIS, l’Amministrazione deve accertare la concreta causa dell’iscrizione, individuare la specifica causa ostativa prevista dalla legge e motivare perché la situazione integri effettivamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di altro Paese rilevante.
- Le diverse cause ostative previste dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 non sono fungibili: la segnalazione ai fini della non ammissione, l’espulsione, le condanne penali e la pericolosità per l’ordine pubblico richiedono accertamenti e motivazioni distinti.
- L’Amministrazione deve esaminare le memorie presentate dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto e non può limitarsi a recepire acriticamente il parere dell’organo consultato.
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