Cassazione Penale, Sentenza n. 9023/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di emissione di decreto penale di condanna per guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 con recidiva nel biennio. Il GIP di Salerno il 9/07/2021 ha respinto la richiesta (annotando la mancanza della concorrente pena pecuniaria). Il PM ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, carenza di motivazione e abnormità del provvedimento, sostenendo che il rigetto costringerebbe l'Accusa a richiedere un nuovo decreto comprensivo di sanzione pecuniaria che, secondo il ricorrente, non sarebbe prevista nell'assetto normativo vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la formulazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992 e l'intervento del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (che ha depenalizzato alcune fattispecie), osservando che l'ipotesi con recidiva nel biennio resta reato punito con pena detentiva e congiunta sanzione pecuniaria. Ha inoltre ritenuto che il rigetto del decreto penale da parte del GIP non sia abnorme, posto che il pubblico ministero può esercitare immediatamente l'azione penale nelle forme ordinarie; la Corte ha richiamato giurisprudenza conforme che limita l'anomala configurabilità dell'atto a casi in cui il rigetto si fondi esclusivamente su ragioni di opportunità. Nulla per le spese, data la qualità di parte pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; ... Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
La Corte interpreta la norma nel senso che la fattispecie con recidiva nel biennio costituisce ancora reato con pena detentiva e sanzione pecuniaria congiunta, e non è stata completamente assorbita dalla depenalizzazione.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
art. 1, comma 1 e comma 2 (depennalizzazione di talune contravvenzioni e disciplina delle ipotesi aggravate come fattispecie autonome)
Ha depenalizzato la contravvenzione sanzionata solo con pena pecuniaria, ma ha lasciato fuori le ipotesi aggravate punite anche con pena detentiva, restituendo a queste natura penalistica e la possibilità di applicare anche la sanzione pecuniaria congiunta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020; Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016; Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015
Orientamenti costanti secondo cui il rigetto della richiesta di decreto penale non è abnorme quando fondato su errore nel calcolo della pena o su ragioni attinenti alla legittimità del rito; l'abnormità sussiste solo se il rigetto si basa esclusivamente su ragioni di opportunità.
Massime di principio
- Il decreto penale di condanna può essere rigettato dal GIP anche per errori nel calcolo della pena senza che ciò configuri abnormità: il PM può quindi esercitare immediatamente l'azione penale ordinaria.
- La depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 ha trasformato in illecito amministrativo le contravvenzioni punite solo con sanzione pecuniaria, ma non ha assorbito le ipotesi aggravate che comportano pena detentiva: in tali casi permane rilevanza penale e la possibilità di sanzione pecuniaria congiunta.
- Per valutare la legittimità del rigetto del decreto penale occorre verificare se il GIP abbia fondato il provvedimento su profili di legittimità o su un giudizio di merito/opportunità. Solo il rigetto basato esclusivamente su opportunità può essere qualificato come abnorme ai fini dell'impugnazione.
- Il PM che ritenga errato il calcolo della pena o la qualificazione giuridica può sempre ricorrere all'azione penale ordinaria senza subire pregiudizio procedurale.
- Per la difesa, è rilevante verificare se la fattispecie contestata rientri nelle ipotesi depenalizzate o nelle ipotesi aggravate; in presenza di recidiva nel biennio va valutata la permanenza della natura penale della fattispecie e gli effetti sul regime sanzionatorio.
- L'impugnazione del rigetto del decreto penale alla Corte di Cassazione è ammissibile solo in presenza di profili di illegittimità o di abnormità non riconducibili a ordinari criteri di adeguatezza della pena o a valutazioni di opportunità.
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