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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11397 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria, sostenendo che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso dell'IRAP per gli anni 1998-2000, avendo presentato l'istanza il 27 luglio 2004, oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. L'Ufficio ha contestato anche la decisione della CTR di considerare tardiva e inammissibile l'eccezione perché proposta per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la decadenza dal diritto al rimborso possa essere rilevata d'ufficio anche in appello e non costituisca una domanda o eccezione nuova, poiché riguarda una materia sottratta alla disponibilità delle parti e collegata all'interesse pubblico alla stabilità delle entrate tributarie. Poiché era pacifico che l'istanza fosse stata presentata oltre il termine di 48 mesi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro per il giudizio di cassazione, 500 euro per il primo grado e 600 euro per il secondo grado, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dal versamento.

    Il mancato rispetto del termine di 48 mesi determina la decadenza dal diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La regola che vieta domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce il rilievo d'ufficio della decadenza dal rimborso, quando questa riguarda una situazione sottratta alla disponibilità delle parti.

  • Codice civile, art. 2969

    La decadenza è rilevabile d'ufficio quando riguarda diritti indisponibili o materie disciplinate da norme inderogabili, come il termine per la richiesta di rimborso tributario.

Massime di principio

  • Le istanze di rimborso tributario devono essere presentate entro il termine decadenziale previsto dalla legge; il semplice superamento del termine può impedire definitivamente l'esame nel merito della pretesa restitutoria.
  • La decadenza dal rimborso tributario può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, senza essere considerata un'eccezione nuova.
  • Quando il termine decadenziale tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle entrate, le parti non possono rinunciarvi, modificarlo o impedirne il rilievo giudiziale.
  • Anche se il contribuente ha ragione nel merito circa l'assenza del presupposto d'imposta, il rimborso può essere negato se la relativa istanza è stata presentata tardivamente.

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