Cassazione Penale, Sentenza n. 21874/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/04/1992, n.285) sostenendo che la polizia giudiziaria gli aveva comunicato la facolta di farsi assistere da un difensore solo dopo l'esecuzione del prelievo ematico. Il punto controverso era la tempestivita dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: il verbale di accertamento, redatto alle ore 22:25, risultava formalmente chiuso dopo il prelievo, mentre la difesa affermava che l'avviso non era stato dato prima del prelievo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione ha confermato il principio secondo cui il verbale di accertamenti redatto dalla polizia giudiziaria ha valore fidefaciente e puo dimostrare l'avvenuto avviso della facolta di difesa anche se la sua redazione formale e/o la sua chiusura cronologica risultino posteriori all'esecuzione dell'accertamento; la Corte territoriale aveva desunto dalla dichiarazione riportata nel verbale (nomina del difensore e rinuncia all'assistenza) che l'avviso era stato dato tempestivamente.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma applicata per la tipologia di reato (guida in stato di ebbrezza). La condanna confermata riguarda la rilevanza penale del tasso alcolemico accertato tramite prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa nel ricorso
Riferimento usato dalla difesa in relazione al travisamento delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di travisamento in quanto la motivazione della corte territoriale e' logica e basata sul valore fidefaciente del verbale di polizia giudiziaria.
art. 114 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di informare l'interessato della facolta di farsi assistere da difensore nel caso di accertamenti tecnico-strumentali. La Corte ha ritenuto che l'ottemperanza a tale obbligo possa essere provata dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria, anche se formalmente redatto dopo l'accertamento.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
citata nella motivazione sulla condanna alla Cassa delle Ammende
Richiamata in relazione al criterio per la condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita, pur ritenendo dovuta la sanzione accessoria di 3.000 euro.
Massime di principio
- L'obbligo di avvertire della facolta di farsi assistere da un difensore sussiste quando il prelievo ematico e' richiesto dalla polizia giudiziaria per finalita probatorie, anche se il prelievo avviene in struttura sanitaria.
- I verbali di polizia giudiziaria hanno valore fidefaciente: la loro attestazione sull'avvenuto avviso puo' essere ritenuta prova sufficiente della tempestivita dell'avviso, salvo querela di falso o rilevanti elementi di prova contrari.
- La redazione formale del verbale in un momento cronologicamente successivo all'accertamento non invalida di per se l'attestazione in esso contenuta; conta il contenuto e il valore probatorio dell'atto.
- Per impugnare con successo una dichiarazione contenuta in un verbale fidefaciente e' necessario contestarne specificamente il contenuto, ad esempio mediante querela di falso o offrendo elementi di prova che contraddicano il verbale; argomentazioni generiche rischiano di determinare l'inammissibilita del ricorso.
- La Cassazione puo dichiarare inammissibile un ricorso che non affronti in modo specifico le argomentazioni della decisione impugnata o che sia manifestamente infondato sul piano della motivazione.
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