Cassazione Civile, Ordinanza n. 21204/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2011. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; aveva poi proposto appello alla CTR Campania, la quale aveva confermato la decisione di primo grado. In Cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione, perché la CTR avrebbe rinviato per relationem a una precedente decisione della stessa commissione senza riprodurne o richiamarne il contenuto; (2) nullità per motivazione apparente, per aver affermato che la documentazione prodotta non dimostrava la regolarità delle operazioni, l’effettività delle prestazioni di sponsorizzazione e il collegamento tra pubblicità e incremento della clientela; (3) e (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 109 del d.P.R. 917/1986, dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la deducibilità e detraibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nel 2011, ritenendo erroneamente necessaria una prova di congruità economica e di ritorno commerciale dell’investimento. Prima della trattazione nel merito, il ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione quater), producendo la dichiarazione di adesione, la comunicazione delle somme dovute e la prova del pagamento della prima rata e di quelle successive.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza preliminare di estinzione del giudizio. Richiamando il comma 236 dell’art. 1 della L. 197/2022 e la successiva interpretazione autentica valorizzata dalle Sezioni Unite, ha affermato che, ai fini processuali, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata, purché sia prodotta la dichiarazione di adesione, la comunicazione delle somme dovute e la documentazione del pagamento. Poiché nel caso concreto risultavano tutti tali presupposti, il giudizio è stato dichiarato estinto. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché il piano rateale non era ancora integralmente eseguito e la scadenza finale era fissata al 30/11/2027. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la misura non si estende ai casi di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizi motivazionali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per sostenere l’obbligo di motivazione della sentenza tributaria
artt. 53, 54 e 109 d.P.R. 917/1986
invocati per contestare la decisione sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione e sul concetto di inerenza
art. 19 d.P.R. 633/1972
invocato in relazione alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione quater)
art. 1, comma 235, L. 197/2022
prevede la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
art. 1, comma 236, L. 197/2022
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione sospensione su istanza di una delle parti»
l’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione richiesta nel processo
art. 1, comma 241, L. 197/2022
richiamato quale fonte della comunicazione delle somme dovute
art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. 202/2024
richiamato in combinazione con la disciplina della definizione agevolata e della documentazione necessaria
art. 12-bis d.l. 84/2025
norma di interpretazione autentica richiamata dalle Sezioni Unite per individuare il perfezionamento della definizione ai soli fini processuali
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
ha fondato la regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
escluso per i casi di estinzione del giudizio, non essendo applicabile l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ordinario
Massime di principio
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi, è sufficiente il perfezionamento della definizione in senso processuale, che la Corte collega al pagamento della prima o unica rata, purché siano prodotti la dichiarazione di adesione e la comunicazione delle somme dovute.
- La cessazione della materia del contendere richiede invece il definitivo venir meno della controversia sul piano sostanziale; non è configurabile quando il piano di pagamento rateale non sia ancora integralmente eseguito.
- Nei giudizi tributari estinti per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale di cui all’art. 46 d.lgs. 546/1992 e non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
- La doglianza relativa a motivazione apparente o omessa deve confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché assorbiti dalla declaratoria di estinzione.
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