Cassazione Penale, Ordinanza n. 01685/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che il motivo era assertivo, generico e indeterminato, oltre che manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato in modo puntuale e articolato gli elementi posti a base del giudizio di responsabilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure assertive e generiche sulla responsabilità senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione deve misurarsi con l'apparato argomentativo della decisione impugnata, indicando in modo puntuale gli errori denunciati; in mancanza, la doglianza è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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