Ordinanza n. 280/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 973/2026, resa tra le parti, pubblicata l’8 aprile 2026, notificata il 9 aprile 2026, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 174/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, n. 973/2026, che aveva annullato la graduatoria definitiva relativa agli interventi regionali per l'inclusione delle persone sorde e il conseguente impegno di un contributo pubblico di 643.255 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (ente appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi ETS APS e l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso di Emergenza Sordi APS, annullando il decreto dirigenziale generale di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli interventi regionali in favore delle persone sorde e con ipoacusia, i verbali presupposti del Nucleo di valutazione e il decreto di impegno del contributo di 643.255 euro in favore dell'ente appellante. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare, sospendendo sia l'esecutività della sentenza del TAR sia tutti gli atti impugnati in primo grado. La misura è stata ritenuta opportuna nel contemperamento dei contrapposti interessi, considerando l'ingente entità del contributo pubblico già impegnato e l'esigenza di evitare che, nelle more della definizione del giudizio di appello, l'Amministrazione regionale fosse tenuta a erogare ulteriori finanziamenti pubblici. La decisione è limitata alla fase cautelare e il merito è stato rinviato a successiva udienza pubblica. Le spese della fase incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare della sentenza può essere accompagnata dalla sospensione degli atti impugnati in primo grado quando ciò sia necessario, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, per impedire l'erogazione di ingenti finanziamenti pubblici nelle more della definizione del merito.
- La consistenza dell'esborso pubblico prospettato e il rischio di ulteriori erogazioni durante il giudizio possono giustificare l'accoglimento della tutela cautelare, anche senza anticipare la decisione sulle questioni di merito.
- La sospensione cautelare concessa in appello produce effetti sia sull'esecutività della sentenza gravata sia sugli atti amministrativi oggetto del giudizio di primo grado, quando tali effetti siano espressamente disposti dal giudice.
Come è indicizzato
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