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Ordinanza

Ordinanza n. 1853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2314 del 4 dicembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che ha condannato, in solido tra la proprietaria e la società in liquidazione, al pagamento delle somme necessarie per opere di urbanizzazione mancanti o difformi e al trasferimento coattivo e gratuito al Comune di aree e opere comprese nel PIRU

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e società)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio d’appello principale e incidentale riguarda una sentenza con la quale il TAR Veneto aveva parzialmente accolto le domande del Comune di Zimella, condannando la proprietaria privata e la società in liquidazione al pagamento solidale di € 280.872,32 per la realizzazione o regolarizzazione di opere di urbanizzazione mancanti o difformi, oltre a € 14.995,20 quale corrispettivo per una superficie di 330 mq non cedibile, detratta la somma già versata dall’assicurazione a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria. La società era inoltre stata condannata al pagamento di € 152.500,00 in base a convenzioni urbanistiche e sia la proprietaria sia la società erano state condannate al trasferimento coattivo e gratuito al Comune, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di determinate aree e opere comprese nel PIRU. In sede cautelare, la società appellante incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo il periculum in mora derivante dalla propria fase di liquidazione e dalla necessità di disporre dei beni, nonché dal rischio che il Comune compensasse il proprio credito con un debito riconosciuto da una precedente sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la controversia riguarda proprio la sussistenza dell’obbligo di trasferire al Comune i beni immobili; pertanto, un eventuale trasferimento a terzi, prospettato dalla società come possibile danno, comprometterebbe l’utilità dell’azione giudiziaria promossa dal Comune. Quanto al rischio di compensazione, il Comune ha dichiarato di avere già versato le somme dovute in forza della precedente sentenza. Il Collegio ha inoltre osservato incidentalmente che non sembrano sussistere i presupposti della compensazione previsti dagli artt. 1241 e seguenti c.c., poiché il credito eventualmente opposto in compensazione è contestato. La sentenza di primo grado non è stata definita nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; sulla base di tale domanda il Consiglio di Stato ha valutato la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 2932 c.c.

    Costituisce la base giuridica della condanna al trasferimento coattivo e gratuito al Comune delle aree e opere oggetto della controversia.

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    Richiamati dal Collegio per rilevare che la compensazione presuppone condizioni che non paiono sussistere quando il credito da opporre è contestato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza non può essere accordata quando il pregiudizio prospettato dall’appellante consiste nel rischio di trasferire a terzi beni la cui attribuzione è oggetto della controversia, poiché tale trasferimento comprometterebbe l’utilità dell’azione giudiziaria della controparte.
  • Nella valutazione del periculum in mora, il giudice deve considerare anche l’incidenza della misura richiesta sull’utilità concreta della tutela giurisdizionale perseguita dalla controparte.
  • La compensazione non può fondarsi, in sede cautelare, su un credito contestato, in assenza dei presupposti civilistici della compensazione; il mero richiamo al rischio di compensazione non dimostra quindi, di per sé, un periculum cautelare.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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