Sentenza n. 447/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di La Spezia (n. Pratica n.-OMISSIS-), portante revoca del nulla osta all’ingresso del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale nell’ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, motivata dall’Amministrazione con la mancata presentazione, nonostante il preavviso di rigetto, della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti normativi. È stata dedotta la violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, sostenendo che la Prefettura non avesse considerato la documentazione complessivamente prodotta dal datore di lavoro e dal lavoratore, anche ai fini del riesame in autotutela. Il ricorrente ha documentato l’esistenza dell’attestazione comunale di idoneità abitativa, della comunicazione di cessione del fabbricato, dei documenti identificativi e professionali del commercialista autore dell’asseverazione, della denuncia del rapporto di lavoro all’INPS e della richiesta al centro per l’impiego della figura professionale interessata. A seguito di istruttoria disposta in sede cautelare, l’Amministrazione ha riferito che risultavano ancora mancanti alcuni documenti, tra cui l’autocertificazione relativa alla posizione previdenziale e fiscale e alla capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, i documenti del professionista asseveratore, la risposta del centro per l’impiego e la ricevuta relativa alla cessione del fabbricato. Il ricorrente ha sostenuto che tali elementi risultavano invece, almeno in parte, già prodotti e che non erano stati esaminati nel provvedimento impugnato. Il secondo motivo, relativo a censure procedimentali, è stato assorbito per improcedibilità derivata dall’accoglimento del primo motivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la documentazione prodotta in giudizio, unitamente all’autocertificazione sulle verifiche del centro per l’impiego e agli ulteriori documenti depositati, costituiva un quadro documentale rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Tali documenti, in quanto elementi favorevoli allo straniero, erano idonei almeno in astratto a superare il deficit documentale posto a fondamento della revoca, mentre l’Amministrazione non li aveva presi in considerazione. Il giudice ha precisato che l’annullamento non comporta il riconoscimento automatico del diritto al rilascio del nulla osta: resta salvo il potere dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità e l’idoneità concreta dei documenti e di valutare la sussistenza dei presupposti per l’ingresso. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile, poiché l’accoglimento della censura principale era già sufficiente a determinare l’annullamento dell’atto. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale disciplina dei presupposti e del procedimento per l’ingresso del lavoratore straniero subordinato, nell’ambito del quale deve essere valutata la documentazione prodotta.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata insieme all’art. 22 del Testo unico dell’immigrazione in relazione alla procedura concernente l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Gli elementi favorevoli allo straniero devono essere considerati nella valutazione della documentazione e possono assumere rilievo per superare un deficit documentale, ferma la verifica dell’attendibilità e dell’idoneità concreta dei documenti.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La norma è richiamata con riferimento alla richiesta di riesame in autotutela della revoca, ma la decisione si fonda principalmente sull’omessa considerazione della documentazione rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, l’Amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione prodotta dal datore di lavoro e dal lavoratore, senza fondare la revoca esclusivamente sulla mancata rilevazione o considerazione di singoli documenti presenti agli atti.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, gli elementi favorevoli allo straniero devono essere valutati nel procedimento e possono consentire di superare un deficit documentale, purché l’Amministrazione ne verifichi l’attendibilità e l’idoneità concreta a dimostrare i presupposti per il rilascio del nulla osta.
- L’omessa considerazione di documenti rilevanti già prodotti dall’interessato determina l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta, anche se l’annullamento giurisdizionale lascia all’Amministrazione il potere di svolgere le verifiche sostanziali sull’autenticità e sulla sufficienza della documentazione.
- L’annullamento della revoca del nulla osta per omessa valutazione della documentazione non equivale all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti per l’ingresso, dovendo l’Amministrazione procedere alla riedizione della valutazione e verificare in concreto i presupposti richiesti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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