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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12697/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi principali: 1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.): il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva aumentando la pena per il reato satellite (detenzione di circa 500 g di cocaina) in misura di 3 anni senza motivare, con riferimento ai criteri di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., la ragione di tale incremento rispetto all'aumento già determinato dal giudice della cognizione (6 mesi) per altro reato più grave in concreto; 2) omessa pronuncia (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) sulla specifica richiesta formulata ex art. 673 cod. proc. pen. volta a considerare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (sentenza Corte cost. n. 40/2019), con conseguente mancata valutazione della rideterminazione della pena in rapporto a tale cambiamento normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. In particolare, la Corte ha rilevato l'obbligo del Giudice dell'esecuzione di rendere riconoscibili e motivati, in termini distinti e proporzionati, gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen. quando l'aumento si discosta dal minimo edittale; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia circa la richiesta ex art. 673 cod. proc. pen. connessa alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, rimandando la Corte di appello a tenere conto degli effetti di quella declaratoria sul quadro edittale dell'art. 73 nella nuova determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Individua il reato più grave considerato nella continuità; la pena relativa è stata assunta come punto di riferimento per la determinazione della pena complessiva.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sanzionatoria relativa ad altri illeciti in materia di stupefacenti; la declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale (Corte cost. n. 40/2019) incide sulla cornice edittale da considerare nella rideterminazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (elementi e circostanze da valutare); la Corte ha ritenuto necessario che il Giudice dell'esecuzione richiami e applichi tali parametri e motivi specificamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite quando non siano prossimi al minimo.

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce i limiti del cumulo e del minimo edittale; la Corte ha richiamato l'esigenza di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e di non operare un cumulo materiale surrettizio, motivando gli aumenti rispetto ai limiti previsti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (lett. b ed e): inosservanza/erronea applicazione della legge penale e insufficiente o omessa motivazione; sono stati i fondamenti formali del ricorso accolto.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione la revisione della pena alla luce di cambiamenti normativi o giurisprudenziali; la Corte ha censurato l'omessa valutazione di tale richiesta in relazione alla sentenza costituzionale n. 40/2019.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena): la sentenza n. 2 era un provvedimento di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, il cui incremento è stato oggetto di valutazione nella quantificazione complessiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione in atti di impugnazione; il ricorso è stato espresso nei 'stretti limiti' richiesti da tale norma.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Dichiarazione di incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; la Corte di cassazione ha disposto che la Corte di appello debba tener conto di tale pronunciamento nella nuova determinazione della pena.

Massime di principio

  • Quando viene dichiarata la continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo che ciascun aumento sia riconoscibile nella motivazione.
  • Se l'aumento per un reato satellite si discosta significativamente dal minimo edittale o è vicino alla pena fissata dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve motivare la dosimetria con riferimento esplicito ai parametri dell'art. 133 cod. pen.
  • Il giudice dell'esecuzione non può omettere di pronunciarsi su istanze specifiche dell'interessato (es. richieste ex art. 673 c.p.p.) connesse a mutamenti normativi o costituzionali: l'omessa pronuncia è vizio correggibile in cassazione.
  • La declaratoria di incostituzionalità che modifica la cornice edittale rileva anche in sede di esecuzione: il giudice deve valutare gli effetti sulla misura della pena e, se necessario, rideterminare la pena alla luce del nuovo quadro normativo.
  • L'insufficiente motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena costituisce motivo di annullamento limitato alla misura della pena e comporta il rinvio per nuovo giudizio in cui il giudice deve applicare e motivare i criteri di commisurazione delle pene.

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