Sentenza n. 5069/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, mediante la convocazione per la presentazione della domanda. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per il 13 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché, nelle more, l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda costituisce pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto della domanda giudiziale era l’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa concreta fatta valere dal ricorrente, senza che sia necessario definire nel merito l’eventuale fondatezza originaria del silenzio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia rispetto alla notificazione del ricorso e dall’attivazione dell’Amministrazione in tempi ritenuti ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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