Cassazione Penale, Sentenza n. 9624/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/01/2021 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato le pene per il reato di bancarotta (bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva). Francesco D'Avanzo censurava: vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato documentale (mancata considerazione del dolo specifico di occultamento/sottrazione), errata valutazione sulla prevalenza tra aggravanti e attenuanti (negazione delle attenuanti generiche nonostante la presunta collaborazione/confessione) e irragionevole determinazione delle pene accessorie fallimentari. Salvatore Biondi lamentava, tra l'altro: nullità del decreto che dispone il giudizio per presunta illegittima revoca del rito abbreviato già ammesso; inesistenza della condizione obiettiva di punibilità rispetto alla sentenza di fallimento nei suoi confronti; omesso esame di specifiche difese e memorie; e motivazione insufficiente circa il diniego delle attenuanti e l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a D'Avanzo: i motivi sono aspecifici o manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del dolo in ordine alla bancarotta documentale alla luce della sistematica mancata tenuta/messa a disposizione delle scritture contabili e dei ripetuti prelievi distrattivi; il sindacato sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e congruamente motivato; la determinazione delle pene accessorie è stata confermata in rapporto alla pena principale. Quanto a Biondi: la censura sulla revoca del rito abbreviato è tardiva (anche se la revoca è stata qualificata come abnorme, non è emersa un'anomalia genetica tale da consentire la deduzione tardiva in Cassazione e non era stata esercitata la tutela pertinente nel dibattimento/appello); le altre censure (estensione del fallimento, omesso esame, diniego delle attenuanti, ruolo di amministratore di fatto) sono state ritenute genericamente formulate, manifestamente infondate o, comunque, richiedenti una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Per legge i ricorrenti sono condannati alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
riferimento alla richiesta di discussione orale (non proposta dalle parti)
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
rilievo sulla proroga della disciplina processuale collegata alla discussione orale
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale
limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione rispetto all'atto di appello
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
limiti del vizio di motivazione da parte della Corte di cassazione e distinguo tra questioni di fatto e di diritto
Codice di procedura penale
ipotesi eccezionali in cui la revoca dell'ammissione al rito abbreviato è consentita; fuori da tali ipotesi la revoca è abnorme
Codice di procedura penale
meccanismo di tutela in caso di rigetto illegittimo della richiesta del rito abbreviato e possibilità di recupero della diminuzione di pena
Costituzione / Corte Costituzionale
sent. n. 222 del 5 dicembre 2018
presidi richiamati in relazione al calcolo delle pene accessorie fallimentari
Massime di principio
- In reati di bancarotta, la mancata esibizione delle scritture contabili unita a ripetuti prelievi/distrazioni costituisce indice forte del dolo di occultamento o sottrazione; il giudice di merito può desumere l'elemento soggettivo dal contesto fattuale senza motivazione analitica su ogni singolo elemento.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti (concessione o diniego delle attenuanti generiche) è esercizio di merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di cassazione salvo macroscopici vizi logici o di motivazione.
- Le censure generiche o aspecifiche (assenza di indicazione puntuale di quali argomenti decisivi siano stati omessi) sono inammissibili: il ricorso deve indicare con chiarezza i punti decisivi ignorati dal giudice di merito.
- La revoca dell'ordinanza che ammette il rito abbreviato, se pronunciata fuori dai casi consentiti dall'art. 441-bis, può essere qualificata come abnorme; tuttavia, l'abnormità non sempre determina la nullità 'assoluta' e la possibilità di impugnare tardivamente: l'interessato deve esercitare i rimedi previsti in sede di dibattimento/appello (eventuale richiesta di recupero della diminuzione ex art. 442) o dedurre tempestivamente il vizio processuale.
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: le contestazioni che richiedono una nuova valutazione delle prove o una rivalutazione dei fatti sono inammissibili e dovranno essere trattate nelle sedi di merito.
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