Ordinanza n. 2130/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: 1) del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0515509/2025 del 09/10/2025, avente a oggetto “PSR Campania 2014/2020 - Tipologia di Intervento 6.1.1 Bando approvato con DRD n. 861 del 27/11/2024 Domanda di sostegno ID 54256016418 Comunicazione esito riesame. Provvedimento finale di diniego”; 2) del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0389540/2026 del 24/04/2026, avente a oggetto “Ricorso promosso da DE ROSA CARMINE c Regione Campania ANNULLAMENTO SILENZIO SU ISTANZA DEL 13/10/2025 Tribunale Amministrativo Regionale Campania (Napoli). Pratica n. 2769.2026 - Riscontro”; 3) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18 del 26/09/2025, avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - misure non connesse alla superficie e-o animali misura 6 sottomisura 6.1 tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda - Approvazione della Graduatoria regionale definitiva”; 4) della nota della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali PG/2025/0243114 del 15/05/2025, avente a oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Tipologia di Intervento 6.1.1 Bando approvato con DRD n. 861 del 27/11/2024 Domanda di sostegno ID 54256016418. Comunicazione di non ammissibilità”; 5) del verbale della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private, in data 11/07/2025; 6) se e per quanto di ragione, delle Disposizioni Generali Attuative nella parte in cui dispongono che “Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno e/o di Pagamento ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione”; 7) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego finale e precedente dichiarazione di non ammissibilità della domanda di sostegno PSR Campania, Tipologia di intervento 6.1.1
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale del 9 ottobre 2025, con cui la domanda di sostegno identificata con l'ID 54256016418 era stata dichiarata inammissibile all'esito del riesame, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la graduatoria definitiva, la comunicazione di non ammissibilità, il verbale della Commissione di Riesame e le disposizioni relative all'obbligo di comunicare e aggiornare l'indirizzo PEC. Ha chiesto in via cautelare l'ammissione con riserva alla procedura, affinché l'amministrazione valutasse la sua posizione e la domanda. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, ma si limita a esaminare il requisito cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In camera di consiglio la Regione ha precisato che le risorse stanziate sono sufficienti a finanziare non solo le domande già inserite nell'elenco degli ammessi, ma anche quelle eventualmente ammesse successivamente. Ha inoltre chiarito che l'esame delle domande è avvenuto in un'unica soluzione, comprendendo sia la verifica di ammissibilità sia la valutazione del merito dei progetti. Sulla base di tali elementi, e rilevata l'assenza di ulteriori specifiche allegazioni del ricorrente, il Collegio ha escluso il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Quando l'amministrazione dichiara che le risorse disponibili consentono di finanziare anche eventuali domande successivamente ammesse, la mera esclusione o non ammissione provvisoria alla procedura non dimostra, di per sé, l'esistenza di un periculum in mora.
- Nel giudizio cautelare relativo a una procedura di sostegno pubblico, la circostanza che la valutazione delle domande sia stata svolta in un'unica soluzione, comprendendo ammissibilità e merito, non esonera il ricorrente dall'onere di allegare elementi concreti circa il pregiudizio irreparabile lamentato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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