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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato in favore del Sig. Deepak Madankumar adottato dalla Questura di Pisa in data 4 febbraio 2025 e notificato al ricorrente in data 11 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio adottato dalla Questura di Pisa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, richiesto il 31 agosto 2020 e adottato il 4 febbraio 2025, notificato l'11 novembre 2025. Il diniego è stato motivato dal mancato superamento delle due verifiche annuali previste dall'art. 49, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, anche in ragione dell'enorme lasso di tempo intercorso tra la domanda e la decisione e dell'omessa istruttoria sugli elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre rappresentato il rischio concreto di espulsione, l'interruzione degli studi universitari e la compromissione del percorso di integrazione personale e formativa, avendo intrapreso un nuovo percorso di studi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti del diniego. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni sollevate meritino il necessario approfondimento nella fase di merito, valorizzando il lungo intervallo temporale tra la richiesta di rinnovo e l'adozione del provvedimento, nonché l'assenza di istruttoria sugli elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un concreto rischio di adozione ed esecuzione dell'espulsione, con effetti irreversibili e possibile inutilità di una successiva pronuncia favorevole. Ha inoltre considerato l'incidenza dell'allontanamento su una permanenza regolare protrattasi nel tempo, sul percorso di integrazione e sulla prosecuzione degli studi universitari, ritenendo sussistente un grave e irreparabile pregiudizio. La decisione cautelare è stata adottata impregiudicata ogni valutazione di merito. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 7 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    Il mancato superamento delle due verifiche annuali è stato posto dalla Questura a fondamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; la legittimità di tale applicazione sarà approfondita nel merito.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Impone, secondo la valutazione cautelare del TAR, un'istruttoria sugli elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della posizione dello straniero.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare in presenza di fumus boni iuris e di grave e irreparabile pregiudizio, mediante sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il significativo lasso di tempo tra la domanda e l'adozione del provvedimento può rendere necessario un approfondimento sulla legittimità della decisione, soprattutto quando siano intervenuti elementi sopravvenuti.
  • L'amministrazione, prima di negare il rinnovo del permesso di soggiorno, deve svolgere un'istruttoria effettiva sugli elementi sopravvenuti rilevanti per la posizione dello straniero, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998.
  • Il rischio concreto di espulsione conseguente al diniego del permesso di soggiorno integra il periculum in mora quando l'allontanamento possa produrre effetti irreversibili o rendere inutilmente una successiva pronuncia favorevole.
  • Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati anche la durata della permanenza regolare, il percorso di integrazione personale e formativa e l'immediata interruzione degli studi universitari derivante dall'allontanamento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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