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Sentenza

Sentenza n. 12536/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad e il conseguente accertamento dell'impossibilità del ricorrente e/o l'estrema e grave difficoltà di ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad al fine di formalizzare ed ottenere la concessione del visto di ingresso in Italia al lavoro subordinato ed ordinare ai resistenti di fissare un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, dunque, di concludere il procedimento; nonchè per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza con un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202605276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di attivazione e conclusione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel giudizio il Ministero resistente ha dedotto che, nelle more, l'appuntamento era stato fissato. Il giudice ha tuttavia rilevato che permaneva l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento di rilascio del visto, essendo decorso il termine previsto per la sua conclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento, ritenendo sussistenti sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sia l'inerzia protrattasi oltre il termine procedimentale. Ha quindi condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad, a concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La decisione non impone il rilascio del visto, ma ordina la conclusione espressa del procedimento. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter procedimentale; è stata fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    azione avverso il silenzio

    Consente di contestare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto il giudice ha ordinato la conclusione del procedimento entro un termine determinato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione è tenuta a concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso e lascia decorrere il termine previsto senza provvedere, il ricorso avverso il silenzio è accoglibile con ordine di definire il procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
  • La fissazione sopravvenuta dell'appuntamento necessario per avviare o formalizzare il procedimento non esaurisce l'obbligo di provvedere quando permane l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare la conclusione del procedimento, ma non può sostituire la valutazione amministrativa imponendo il rilascio del visto quando la controversia riguarda ancora la necessità di una decisione espressa.
  • L'elevato carico di lavoro della sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter procedimentale possono giustificare la compensazione delle spese, senza escludere l'illegittimità dell'inerzia né l'obbligo di concludere il procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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