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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-272/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 novembre 2025. — HZ contro Tribunalul Galaţi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Direttiva 2003/88/CE – Durata settimanale del lavoro – Ore di lavoro straordinario effettuate dai giudici – Normativa nazionale che prevede una compensazione mediante tempo libero escludendo una compensazione finanziaria – Retribuzione adeguata. — Causa C-272/24

Giurisprudenza europea62024CJ0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il principio di indipendenza dei giudici una disciplina rumena che, per il lavoro aggiuntivo reso da magistrati in presenza di vacanze di organico, prevede soltanto riposi compensativi e non un pagamento in denaro. La soluzione vale però solo se il tempo libero è realmente fruibile e se la misura non incide in modo tale da rendere inadeguata la retribuzione del giudice. La direttiva 2003/88/CE è stata considerata non decisiva nel caso concreto, mentre il rilievo centrale è stato attribuito all’articolo 19 TUE e al parametro dell’adeguatezza retributiva.

Indipendenza dei giudici e compensazione del lavoro straordinario: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che prevede solo tempo libero compensativo ed esclude la compensazione finanziaria

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e degli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE, osti a una normativa nazionale che, in situazione di carenza di organico nell’organo giurisdizionale, consente solo la compensazione con tempo libero del lavoro aggiuntivo svolto da un giudice ed esclude ogni compensazione finanziaria, pur incidendo potenzialmente sulle ferie annuali.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, non osta a una normativa nazionale che, per il lavoro aggiuntivo svolto da un giudice a causa di posti vacanti nel suo organo giurisdizionale, preveda solo il tempo libero compensativo ed escluda la compensazione finanziaria, a condizione che il giudice possa effettivamente fruire del tempo maturato e che la misura non comprometta l’adeguatezza della sua retribuzione rispetto all’importanza delle funzioni esercitate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, punto 5
  • Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, punto 7
  • Direttiva 2003/88/CE, articoli 3, 5, 6 e 7
  • Articolo 126, paragrafo 1, TFUE
  • Legge quadro rumena n. 153/2017, articolo 21
  • OUG n. 114/2018, articolo 35, paragrafo 1
  • OUG n. 130/2021, articolo II, paragrafo 1
  • OUG n. 168/2022, articolo II, paragrafo 1

Indipendenza dei giudici e compensazione del lavoro aggiuntivo dei magistrati

La causa C-272/24 origina da un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) in una controversia tra un giudice rumeno, HZ, e il Tribunalul Galaţi. La questione verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che, per il lavoro straordinario svolto da giudici in ragione di posti vacanti nell’organo giurisdizionale, prevede soltanto tempo libero compensativo ed esclude ogni compensazione finanziaria.

Fatti e procedimento principale

HZ, in servizio presso il Tribunalul Galaţi dal 2017, ha dedotto di aver svolto dal 2019 non solo i compiti connessi al proprio posto, ma anche quelli riferibili a posti vacanti ripartiti tra i giudici in attività. Egli ha chiesto una retribuzione supplementare parametrata agli stipendi netti e alle indennità collegati ai posti non occupati, sia per gli anni già trascorsi sia per il futuro fino alla copertura dei posti vacanti.

Il giudice del rinvio ha rilevato che la disciplina generale rumena sulla retribuzione del lavoro straordinario del personale pubblico, contenuta nella legge quadro n. 153/2017, era stata derogata dalle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022, le quali, per il periodo 2019-2023, consentivano soltanto la compensazione mediante tempo libero. Il rinvio si concentra quindi sul punto se tale regime, applicato ai magistrati, sia compatibile con il principio di indipendenza dei giudici.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • l’articolo 2 TUE;
  • il punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, relativo alla retribuzione equa;
  • gli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro;
  • l’articolo 126, paragrafo 1, TFUE, in relazione all’obiettivo di eliminazione del disavanzo pubblico eccessivo;
  • la legge quadro rumena n. 153/2017 e le successive ordinanze di urgenza che hanno introdotto la deroga.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio di indipendenza dei giudici osti a una normativa che:

  • vieta il pagamento del lavoro straordinario dei giudici causato dalla carenza di organico;
  • consente solo il recupero mediante tempo libero;
  • può incidere negativamente sul diritto alle ferie annuali previste dalla legge.

Esame della direttiva 2003/88/CE

La Corte osserva che la direttiva 2003/88/CE, in linea di principio, non disciplina la retribuzione dei lavoratori, salvo che per il diritto alle ferie annuali retribuite. Nel caso concreto, tuttavia, il fascicolo non conteneva elementi sufficienti a dimostrare in che modo la sola compensazione con tempo libero potesse compromettere le ferie annuali; perciò la questione non richiedeva un esame autonomo alla luce della direttiva.

Ragionamento della Corte sull’indipendenza dei giudici

La Corte ribadisce che l’articolo 19 TUE, in attuazione del valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, richiede che i giudici siano protetti da pressioni esterne e che la loro retribuzione sia adeguata all’importanza delle funzioni esercitate. La nozione di indipendenza comprende anche un livello retributivo idoneo a garantire autonomia economica e a prevenire rischi di corruzione o influenze indebite.

Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità in materia di spesa pubblica e di determinazione delle retribuzioni dei giudici, ma le relative norme non devono suscitare dubbi legittimi sulla loro indipendenza. Una misura derogatoria che sopprima la compensazione finanziaria del lavoro aggiuntivo dei giudici può essere ammessa solo se:

  • è prevista dalla legge;
  • è oggettiva, prevedibile e trasparente;
  • è giustificata da un obiettivo di interesse generale, come l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo;
  • è proporzionata, eccezionale e temporanea;
  • non riduce in modo sproporzionato la retribuzione dei giudici;
  • può essere sottoposta a controllo giurisdizionale effettivo.

Applicazione al caso concreto

Applicando tali criteri, la Corte rileva che le misure rumene erano di natura legislativa, circoscritte temporalmente e motivate dall’esigenza di rispettare l’obiettivo di disavanzo inferiore al 3% del PIL. Inoltre, esse non riguardavano specificamente i giudici, ma il personale del settore di bilancio assegnato a funzioni esecutive o direttive.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare concretamente:

  • se il tempo libero compensativo possa essere effettivamente fruito, senza che i giudici ne siano dissuasi o impediti;
  • se la misura, in concreto, non incida sulla retribuzione in modo tale da comprometterne l’adeguatezza rispetto all’importanza delle funzioni giudiziarie.

La Corte richiama anche la necessità di valutare l’adeguatezza della retribuzione tenendo conto del contesto economico, sociale e finanziario nazionale e del confronto con la retribuzione media dello Stato membro interessato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, non osta a una normativa nazionale che preveda soltanto tempo libero compensativo per il lavoro aggiuntivo svolto da un giudice a causa di posti vacanti, escludendo la compensazione finanziaria, purché:

  • il giudice possa effettivamente utilizzare il tempo libero maturato;
  • la normativa non abbia l’effetto di pregiudicare l’adeguatezza della sua retribuzione rispetto all’importanza delle funzioni esercitate.

Portata pratica della pronuncia

La pronuncia conferma che, in presenza di esigenze di bilancio e di una disciplina generale e non discriminatoria, uno Stato membro può incidere sulle modalità di compensazione del lavoro straordinario dei giudici. Il limite invalicabile è però che tale disciplina non si traduca, in concreto, in una lesione dell’indipendenza del giudice attraverso una retribuzione non più adeguata o una compensazione solo teorica.

Come è indicizzato

Materieindipendenza dei giudiciretribuzione dei magistratiorario di lavoropubblico impiegobilancio pubblico

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