Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24633/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia nominato per l'appello (Avv. Gerardo Cembalo). Il decreto era stato notificato il 14/12/2020 all'Avv. Dario Masini, mentre la nomina dell'Avv. Cembalo risultava essere avvenuta il 21/01/2021, ossia dopo la notifica. Si contestava quindi la regolarità della formazione del giudizio di appello per difetto di notifica al difensore formalmente incaricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la nomina dell'Avv. Cembalo sia intervenuta successivamente alla notifica del decreto di citazione, per cui non sussisteva l'obbligo di notificarlo anche al difensore nominato successivamente. Inoltre è stato rilevato che l'Avv. Cembalo era comunque a conoscenza del processo e aveva partecipato attivamente (proponendo il concordato il 28/01/2021), da cui l'assenza di pregiudizio per il ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore; va rispettata nei confronti del difensore che risultava valido e già nominato al momento della notifica. Se la nomina del difensore avviene dopo la notifica, non sussiste l'obbligo di nuova notifica.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Consente il concordato in appello; la Corte d'appello può accogliere la proposta e ridurre la pena, come avvenuto nel caso concreto.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Ha reso possibile la requisitoria scritta in Cassazione nella materia processuale durante il periodo di vigenza; nel caso il Sostituto Procuratore generale ha formulato requisitoria scritta con conclusione per l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro)

    Princìpi applicati dal Collegio: la nomina tardiva del difensore non impone la rinnovazione della notifica già effettuata; il Collegio può esaminare gli atti per valutare l'eventuale error in procedendo e verificare l'effettivo pregiudizio derivante dalla mancata notifica.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per l'appello deve essere eseguita nei confronti del difensore che risulta nominato e in carica al momento della notifica; nomine successive non impongono una nuova notifica.
  • Se il difensore nominato successivamente è stato comunque informato del processo e ha compiuto atti processuali (es. proposta di concordato), difficilmente potrà dimostrarsi un pregiudizio rilevante derivante dalla mancata notifica formale.
  • In assenza di pregiudizio concreto e con nomina del difensore posteriore alla notifica, i ricorsi basati su mancata notifica sono destinati a essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prima di proporre impugnazioni per nullità/irregolarità di notifica conviene verificare con attenzione le date di nomina del difensore e se quest'ultimo abbia effettivamente subito un pregiudizio o abbia esercitato attività difensiva nel procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.