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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04439/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 14/02/2025 che aveva confermato la confisca di un fabbricato nel Comune di Lamezia Terme (foglio 16, particella 1068, intestato a Sasha Gualtieri). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della pericolosità sociale e della confisca, il periodo 2010-2014 nonostante in tale periodo vi fosse un solo tentativo di estorsione (non collegato all'associazione mafiosa) e condotte di spaccio; non sarebbe stata dimostrata la natura lucro-genetica delle attività per l'associazione di riferimento. Inoltre si denunciava l'assenza di contestazioni nel periodo 2000-2009, lo stato di reclusione del ricorrente dal maggio 2014 e due sentenze di assoluzione (compresa una per il reato di cui all'art. 416-bis), nonché l'utilizzo di un risarcimento di euro 180.000 per la manutenzione dell'immobile confiscato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge o per mancanza/appearenza della motivazione, mentre le doglianze del ricorrente vertevano di fatto su presunta illogicità della motivazione non sindacabile con il rimedio invocato. I giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione del giudice d'appello, che aveva perimetrato il periodo 2010-2014 come fase di ingiustificato incremento patrimoniale legato a lavori di sopraelevazione e ristrutturazione con spese non giustificate rispetto agli introiti leciti; hanno osservato che la difesa non aveva contestato la tabella finanziaria e che il risarcimento per ingiusta detenzione non spiegava la sproporzione tra spese e redditi. La Corte ha inoltre rilevato che la detenzione dal maggio 2014 intervenne dopo gli interventi edilizi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    Richiamato nella sua disciplina sulle misure di prevenzione: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, e richiamo generale alla disciplina).

  • art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma invocata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che ne fosse stata data una violazione tale da rendere il ricorso ammissibile, trattando le censure come contestazioni di motivazione non idonee ai fini dell'art. 325 c.p.p.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiama la limitazione delle impugnazioni in Cassazione ai soli vizi di violazione di legge e alla mancanza o apparente motivazione; le censure basate su illogicità manifesta devono essere proposte con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    La Corte sottolinea che l'illogicità manifesta della motivazione è sindacabile in Cassazione solo tramite il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., non mediante generiche doglianze di violazione di legge.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa: richiamata in relazione alle contestazioni penali e alla valutazione della pericolosità sociale e delle condotte lucro-genetiche richiamate nel provvedimento impugnato.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo sui presupposti indiziari rilevanti ai fini dei provvedimenti di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi richiesti.

  • art. 24 d.lgs. n. 159/2011

    Norma collegata alla confisca di prevenzione: il giudice d'appello aveva richiamato i presupposti per la confisca, motivando la sproporzione tra spese di ampliamento e redditi leciti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e agli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per la condanna al pagamento e alla sanzione di 3.000 euro.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, "Lampo" e altre massime)

    Richiamati principi secondo cui, nelle misure patrimoniali di prevenzione, se un immobile lecitamente acquisito è stato ampliato o migliorato con disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire l'interezza del bene se le trasformazioni hanno valore preminente che impedisce una separazione 'pro quota'.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti di misure di prevenzione la Corte di Cassazione ammette il ricorso solo per specifiche violazioni di legge o per mancanza/apparenza della motivazione; le censure fondate su mera illogicità della motivazione sono inammissibili se non formulate secondo l'art. 606 c.p.p., lett. e).
  • La confisca di prevenzione può essere confermata quando sia dimostrabile un aumento patrimoniale ingiustificato in un periodo temporalmente individuato e collegabile a spese per miglioramenti dell'immobile non giustificati da redditi leciti dichiarati.
  • Il riscontro negativo del giudice sulla fonte lecita delle risorse (anche se parte delle somme derivano da risarcimento per ingiusta detenzione) può prevalere se permane una sproporzione tra le spese sostenute e gli introiti leciti documentati.
  • Lo stato di detenzione sopravvenuto non esclude la rilevanza di condotte patrimoniali anteriori: la temporalità degli eventi (lavori precedenti alla detenzione) è elemento considerato dal giudice nella valutazione della confisca.
  • Per impugnare efficacemente provvedimenti di prevenzione è necessario contestare violazioni giuridiche precise o dimostrare che il provvedimento ha omesso di affrontare un elemento decisivo che, se valutato, avrebbe potuto determinare l'esito opposto.

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