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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27755/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza sulla mancata applicazione della continuazione era manifestamente infondata, perché la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico e aveva esaminato le deduzioni difensive. Conseguentemente, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo l'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del procedimento. Il ricorso contestava quindi il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, e che il relativo giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.

  • continuazione

    L'istituto è stato invocato dal ricorrente come oggetto di omessa applicazione, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché attinente a una valutazione di merito adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La censura relativa al mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • Il giudizio sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione, ove sorretto da congrua motivazione del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della decisione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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