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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi e IVA relativi a fatture di acquisto considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto per due annualità e respinto per il 2014; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione, perché la Corte tributaria di secondo grado aveva ritenuto provata, tramite indizi gravi, precisi e concordanti, l'inesistenza delle compravendite fatturate, valorizzando tra l'altro la mancanza di struttura organizzativa dei fornitori, la genericità delle fatture e l'assenza di riscontri documentali della corrispondenza commerciale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione di legge e falsa applicazione di norme tributarie e processuali, sostenendo che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio, che le operazioni fossero invece effettive, che i costi fossero deducibili e l'IVA detraibile, e che il giudice d'appello avesse omesso di valutare la buona fede della contribuente e la nuova disciplina dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul fatto; ha inoltre ribadito che, nelle contestazioni su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve fornire prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture, le fatture o i pagamenti. La Corte ha escluso che la deduzione di buona fede fosse pertinente nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti e ha precisato che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non ha modificato il riparto dell'onere della prova in senso più gravoso o diverso rispetto ai principi previgenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento di ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formulato come violazione di legge, ma in parte mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di deducibilità dei costi.

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di imposizione e deduzione dei costi.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base normativa per l'accertamento fondato anche su presunzioni e per la prova dell'inesattezza delle operazioni dichiarate.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta se l'operazione è oggettivamente inesistente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma che consente l'accertamento dell'inesattezza delle operazioni rilevanti ai fini IVA anche tramite presunzioni.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    "L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni."

    La nuova disposizione è stata letta come coerente con i principi già vigenti: non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso, né altera il riparto dell'onere della prova nelle controversie sulle operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che, una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma del procedimento camerale utilizzata per la proposta del consigliere delegato e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna della ricorrente a ulteriori importi a seguito della conformità tra proposta e decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio/contributo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito, quando la valutazione delle prove e delle presunzioni sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La prova contraria del contribuente in tema di operazioni oggettivamente inesistenti non può fondarsi soltanto sulla regolarità formale delle scritture contabili, sulle fatture o sull'avvenuto pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • La deduzione di buona fede è irrilevante quando sia accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione, perché il contribuente è il soggetto che conosce se e in quale misura la prestazione o il bene siano stati realmente ricevuti.
  • L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, nel testo introdotto dalla riforma, non ha modificato in senso sostanziale il riparto dell'onere della prova nelle liti tributarie, ma ribadisce il centralità dell'istruttoria e della prova dibattimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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