Cassazione Penale, Ordinanza n. 10179/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidenza dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la condanna per concorso in furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel ricorso è stata dedotta la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche alla luce dei motivi di gravame già proposti. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata verifica delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., e ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato come base del concordato in appello che aveva definito il giudizio di secondo grado con rideterminazione della pena e conferma della condanna.
art. 129 c.p.p.
La censura sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento è stata ritenuta non deducibile nel ricorso proposto avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È stata disposta l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
Usato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
Norme incriminatrici poste a base della condanna per furto aggravato in concorso.
art. 110 c.p.
Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nei reati contestati.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato di ricettazione contestato e confermato.
art. 707 c.p.
Norma incriminatrice del possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, contestato e confermato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello non sono ammissibili censure che investano motivi ai quali la parte abbia rinunciato nel concordato.
- Nel medesimo contesto processuale non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza presuppone una rimessione in discussione di punti oggetto di rinuncia.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, la Corte può dichiararla con ordinanza de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende.
- La condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la ravvisabilità di profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.
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