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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09661/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IVA e IRES nei confronti di una società poi posta in liquidazione e successivamente fallita. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile: secondo il giudice di merito, al momento della costituzione non era stata depositata la ricevuta di spedizione del plico, richiesta a pena di inammissibilità; inoltre l'avviso di ricevimento prodotto non sarebbe stato idoneo a provare la data di spedizione, e comunque dalle risultanze disponibili gli appelli sarebbero stati tardivi perché ricevuti oltre il termine utile. In via subordinata la CTR aveva anche ritenuto infondati gli appelli nel merito, affermando che le somme risarcitorie non concorressero alla formazione del reddito imponibile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha censurato: 1) la statuizione di inammissibilità per violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la prova della tempestività risultava dall'avviso di ricevimento depositato; 2) la motivazione sulla mancata indicazione della data di spedizione, deducendo nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; 3) la violazione dell'art. 327 c.p.c., perché l'appello sarebbe stato comunque proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; 4) la violazione degli artt. 2729 e 2700 c.c., assumendo che dall'avviso di ricevimento si potesse desumere la spedizione in data 26 giugno 2015; 5) infine, in relazione al merito, la violazione dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e dell'art. 88 TUIR, contestando l'affermazione secondo cui i risarcimenti non sarebbero imponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo che l'atto contenesse gli elementi necessari per la completa cognizione della controversia. Nel merito ha esaminato congiuntamente i motivi rivolti contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello e li ha ritenuti infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'impugnazione notificata direttamente a mezzo posta è inammissibile se, al momento della costituzione, non sia depositata la ricevuta di spedizione o un documento equipollente idoneo a comprovare la data di spedizione con attestazione dell'ufficio postale; l'avviso di ricevimento, se reca solo una data scritta a mano e non asseverata dall'ufficio postale, non basta, salvo che dimostri comunque la ricezione entro il termine di decadenza. Nel caso concreto la sola ricevuta prodotta indicava la data di ricezione del 30 giugno 2015 e una data di spedizione del 26 giugno 2015 apposta manualmente, quindi non autenticata dall'ufficio postale; poiché il termine per appellare scadeva il 29 giugno 2015, la notifica non risultava tempestivamente provata. Restando assorbite le censure sul merito, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e ha condannato l'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, il deposito della prova della spedizione dell'impugnazione notificata per posta è richiesto ai fini dell'ammissibilità; la mancata produzione nei termini non è sanabile con un successivo ordine di esibizione, salvo rimessione in termini.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario deve essere proposto e documentato secondo le forme e i termini previsti dal rito tributario; la prova della tempestiva notificazione assume rilievo decisivo per l'ammissibilità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e conforme ai principi applicabili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la censura dell'Ufficio è stata respinta perché il ragionamento della CTR è stato ritenuto comprensibile e coerente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione delle sentenze tributarie deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; nel caso di specie la CTR non è incorsa in nullità.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare la sentenza è di sei mesi dalla pubblicazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'appello, ricevuto il 30 giugno 2015, fosse oltre il termine che scadeva il 29 giugno 2015.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice non può sostituire la prova legale richiesta quando la norma processuale impone un documento specifico o un'attestazione dell'ufficio postale per dimostrare la data di spedizione.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento fa fede, nei limiti della sua efficacia, soltanto per le attestazioni provenienti dall'ufficiale o dall'agente postale; una data di spedizione scritta a mano non ha la stessa forza probatoria di una certificazione dell'ufficio postale.

  • art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato nel motivo sul merito per contestare il trattamento fiscale delle somme risarcitorie; tuttavia la questione è rimasta assorbita dal rigetto dei motivi sull'inammissibilità.

  • art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato per sostenere l'imponibilità o non imponibilità delle somme percepite a titolo risarcitorio; la Corte non è entrata nel merito per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'impugnazione è notificata direttamente a mezzo del servizio postale universale, la tempestività della notifica deve risultare da documentazione idonea depositata al momento della costituzione: ricevuta di spedizione, elenco delle raccomandate con timbro e data, oppure avviso di ricevimento recante la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale.
  • La mera indicazione manuale della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non equivale alla certificazione dell'ufficio postale e, da sola, non soddisfa l'onere probatorio richiesto per dimostrare la rituale e tempestiva proposizione dell'impugnazione.
  • Se l'avviso di ricevimento attesta una ricezione oltre il termine di decadenza per impugnare e manca prova legale della data di spedizione anteriore, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
  • Le censure sulla motivazione della sentenza di merito sono assorbite quando la decisione è correttamente sorretta da una autonoma e sufficiente ratio di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Nel rito tributario la disciplina probatoria sulla notificazione dell'impugnazione prevale su deduzioni presuntive o su ricostruzioni non assistite dalla documentazione richiesta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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