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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23858/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 16/11/2021 del Tribunale di Torre Annunziata che ha rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto in esecuzione della sentenza penale irrevocabile del 04/02/2015. Il motivo di gravame è unico: carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per presunto travisamento delle risultanze, in particolare sull'esistenza di una precedente istanza di condono presentata nel 1995 (dalla madre) rispetto alla costruzione demolita. La ricorrente sostiene che si tratti dello stesso immobile (identici riferimenti catastali), seppur modificato nel tempo, e che la pendenza della domanda di condono presentata prima della sentenza di condanna avrebbe dovuto sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione in attesa della decisione amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la tesi difensiva fosse intrinsecamente contraddittoria poiché ammetteva comunque la diversità tra l'immobile oggetto della condanna e quello indicato nella domanda di condono. Il Collegio ha rilevato che il manufatto per cui si chiese il condono (1995) era descritto con strutture in ferro e copertura in lamiere, mentre l'opera accertata nel 2011 e oggetto di condanna era un manufatto in muratura con diverse dimensioni plano-volumetriche, vani, scala di collegamento, cucina e bagno con impianti, e modifica della destinazione d'uso; pertanto il condono riguarderebbe un bene diverso o non più esistente. Inoltre la semplice pendenza di una domanda di condono, senza elementi concreti che rendano prevedibile in breve l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale inconciliabile con l'ordine di demolizione, non è sufficiente a sospendere l'esecuzione dell'ordine stesso. Il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato non è stato ritenuto applicabile poiché riguardava ordini amministrativi e non statuizioni penali irrevocabili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione; invocata dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per addebitare le spese e la somma alla Cassa delle ammende alla ricorrente.

  • d.P.R. n. 380/2001 (artt. richiamati: 44, 64, 65, 71, 73)

    Norme urbanistiche e di disciplina edilizia i cui articoli furono richiamati nella sentenza di condanna penale per gli abusi edilizi contestati; la Corte ne fa riferimento rispetto ai reati per cui la ricorrente è stata condannata.

  • d.lgs. n. 42/2004 (art. 181-bis)

    Norma relativa alla tutela dei beni culturali (art. 181-bis) richiamata nella sentenza di condanna penale; inserita tra le norme per cui la ricorrente fu condannata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    segnalate varie pronunce (es. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009; ecc.)

    Principio consolidato secondo cui l'ordine di demolizione emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso dal giudice dell'esecuzione solo se sussistono elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in un breve lasso di tempo, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziale inconciliabile con l'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La mera pendenza di una domanda di condono non presentata o valutata nel procedimento di cognizione non sospende automaticamente un ordine di demolizione derivante da sentenza penale irrevocabile.
  • Il giudice dell'esecuzione può sospendere l'ordine di demolizione solo se esistono elementi concreti che rendono prevedibile, in tempi brevi, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale inconciliabile con l'ordine stesso.
  • Se l'opera per la quale si invoca la sanatoria è materialmente diversa da quella oggetto di condanna (diverse caratteristiche costruttive, dimensioni, destinazione d'uso), la domanda di condono anteriore non costituisce titolo idoneo a impedire l'esecuzione della demolizione.
  • La presentazione di una domanda di condono anteriore alla sentenza non produce automaticamente un effetto preclusivo rispetto all'ordine di demolizione emesso dal giudice penale; l'eventuale sanatoria amministrativa, se illegittima rispetto alle norme che legittimano l'atto penale, potrebbe non vincolare il giudice penale.
  • Per evitare l'inammissibilità di un ricorso per cassazione è necessario che il ricorrente esponga in modo autosufficiente e non contraddittorio i fatti e produca elementi concreti a sostegno della previsione di un provvedimento amministrativo sospensivo.

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