Cassazione Civile, Ordinanza n. 20709/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa al pagamento di retribuzioni maturate dopo la cessione di un ramo d'azienda. Nel precedente giudizio il lavoratore aveva agito chiedendo, in via principale, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c. e, con domanda connessa, il pagamento in solido delle retribuzioni nei confronti della cessionaria e della cedente. La Corte d'appello ha ritenuto che quella domanda giudiziale, pur proposta tardivamente rispetto al profilo poi azionato, valesse comunque come atto di costituzione in mora e dunque interrompesse la prescrizione anche nei confronti della cedente. La società ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., sostenendo che l'effetto interruttivo non poteva prodursi perché la domanda di pagamento era solo accessoria alla domanda principale di accertamento del trasferimento e avrebbe potuto rilevare solo in caso di accoglimento della domanda principale; pertanto la Corte d'appello avrebbe errato nel riconoscere efficacia interruttiva ad un atto privo dei requisiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato il carattere di costituzione in mora del precedente ricorso del lavoratore, ma la ricorrente non aveva riportato in modo preciso e testuale il contenuto dell'atto di cui contestava l'efficacia interruttiva. In assenza di tale trascrizione, non era possibile per la Corte valutare l'idoneità dell'atto a interrompere la prescrizione; da qui il difetto di autosufficienza del ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1219 c.c.
Richiamato come norma sulla costituzione in mora del debitore, rispetto alla quale si discuteva l'efficacia dell'atto giudiziale precedente.
art. 2943 c.c.
Richiamato come norma sull'interruzione della prescrizione per effetto dell'atto di costituzione in mora o della domanda giudiziale.
art. 2112 c.c.
Evocato solo per descrivere la domanda principale del precedente giudizio sul trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione di ramo d'azienda.
art. 360 c. 1 c.p.c.
Indicato quale norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla società.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione l'efficacia interruttiva di un atto processuale o stragiudiziale, il ricorso deve riportare con precisione il contenuto dell'atto stesso, così da consentire il controllo di legittimità senza ricostruzioni esterne.
- In difetto di trascrizione o puntuale indicazione dell'atto asseritamente idoneo a costituire in mora il debitore, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La valutazione dell'idoneità di una domanda giudiziale a interrompere la prescrizione presuppone l'esatta verifica del suo contenuto concreto e delle domande effettivamente formulate.
- La domanda giudiziale può essere valorizzata ai fini interruttivi solo se il suo contenuto consente di individuare una chiara pretesa creditoria rivolta al debitore; tale verifica, però, non può essere compiuta in cassazione in assenza del testo dell'atto.
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