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Ordinanza

Ordinanza n. 10708/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso prot 729, datato 2 maggio 2025 di rigetto dell'istanza di visto per lavoro subordinato P-IM/L/Q/2025/100198 notificato a mani il 2 maggio 2025

Giustizia amministrativa202508904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto o della revoca del nulla osta. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione della possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, invitandole a depositare memorie esclusivamente su tale profilo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso emesso dalla Cancelleria Consolare di Tirana, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Imperia. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile questione di incompetenza territoriale, ritenendo che, secondo l’orientamento richiamato, la competenza spetti al giudice amministrativo del luogo in cui ha sede lo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha revocato il nulla osta. Tale competenza, per ragioni di connessione, attrarrebbe anche l’impugnazione del diniego del visto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio, assegnando un termine per memorie

    Il giudice che rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, quale l’incompetenza, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per osservazioni.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile incompetenza, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
  • Nelle controversie connesse riguardanti il diniego di un visto d’ingresso e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la competenza territoriale può essere individuata, secondo l’orientamento richiamato dal TAR, in capo al giudice del luogo in cui ha sede lo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha revocato il nulla osta, con attrazione della controversia sul diniego del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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