Cassazione Penale, Sentenza n. 32651/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari. Gli veniva contestata la detenzione e il trasporto di 19,59 kg di hashish, nell'ambito di un'operazione riguardante il trasporto di circa 80-83 kg della medesima sostanza, successivamente suddivisa e consegnata all'indagato per il quantitativo specifico. In sede di riesame era stata riconosciuta l'aggravante dell'ingente quantitativo. Il ricorso deduceva vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla scelta della custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che il quantitativo complessivamente preso in consegna, considerato nel contesto dell'operazione unitaria di trasporto e del successivo frazionamento, rendesse configurabile l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre ritenuto logicamente motivata la valutazione del Tribunale circa i collegamenti dell'indagato con i fornitori e la rete di trafficanti, nonché il conseguente pericolo di reiterazione e la necessità della custodia carceraria quale unica misura idonea a interrompere tali contatti, anche in ragione della prossimità temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame sull'aggravante dell'ingente quantitativo, poiché il quantitativo preso in consegna dall'indagato era riconducibile a una condotta antecedente unitaria relativa all'intero carico, poi frazionato. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione sulla gravità del fatto, sui legami con i fornitori e con la rete di trafficanti, sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere. Dalla declaratoria di inammissibilità deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, il cui importo nel testo riportato non è determinabile.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'aggravante dell'ingente quantità può essere riconosciuta quando il quantitativo detenuto dall'indagato si inserisce in una condotta antecedente unica avente a oggetto l'intero carico, successivamente frazionato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di detenzione illecita di stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità deve essere verificata con riferimento a ciascun delitto e non può derivare dalla mera sommatoria di quantitativi detenuti in episodi distinti.
- L'aggravante dell'ingente quantità può tuttavia essere configurata quando i quantitativi formalmente frazionati siano riconducibili a una condotta antecedente unica avente a oggetto l'intero quantitativo, successivamente suddiviso in quote.
- Nel giudizio cautelare, la riconducibilità della condotta a un'operazione unitaria di trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente può concorrere a fondare la valutazione di gravità del fatto e dei collegamenti dell'indagato con una rete di trafficanti.
- La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta unica misura adeguata quando gli elementi relativi ai legami dell'indagato con fornitori o reti criminali, unitamente all'attualità dei fatti, rendano concreto il pericolo di reiterazione e la necessità di interrompere tali contatti.
- In sede di legittimità, la motivazione sulla misura cautelare non è censurabile quando risulti congrua, coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32634/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32636/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32638/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32639/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32640/2026 del 02/09/2026
- Sentenza penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32641/2026 del 02/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →