Cassazione Civile, Ordinanza n. 02265/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva rigettato il suo appello avverso un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2016, pari a euro 9.030,40, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune. L’atto contestava omessa denuncia e omesso versamento della tassa in relazione a occupazioni ritenute permanenti connesse a un parco eolico: spazio soprastante per il sorvolo delle navicelle/pale, cavidotti nel sottosuolo e sottostazione. La decisione di merito aveva in parte confermato la debenza della TOSAP e in parte rideterminato criteri di calcolo e tariffa. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto una conciliazione stragiudiziale e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa tra contribuente, Comune e concessionaria della riscossione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023, e ha compensato le spese giudiziali secondo quanto concordato dalle parti. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
La conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 1, lett. u), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, richiamato dalla Corte come base normativa della cessazione della materia del contendere per conciliazione.
d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
È il testo normativo del processo tributario nel cui ambito si colloca la definizione conciliativa della controversia.
art. 42, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato nella motivazione di merito riportata in sentenza per il criterio di conteggio delle superfici eccedenti i mille metri quadrati al 10% ai fini impositivi.
artt. 46 e 47 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamati nella motivazione di merito riportata in sentenza per l’applicazione della tariffa forfettaria di euro 256 per chilometro lineare al sottosuolo occupato da cavidotti.
Massime di principio
- Quando interviene una conciliazione stragiudiziale in corso di causa nel processo tributario, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.
- La compensazione delle spese può essere disposta in conformità alla pattuizione conciliativa intervenuta tra le parti.
- Il doppio contributo unificato non si applica alla definizione del giudizio per conciliazione/cessazione della materia del contendere, perché la misura è circoscritta ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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