Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02265/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva rigettato il suo appello avverso un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2016, pari a euro 9.030,40, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune. L’atto contestava omessa denuncia e omesso versamento della tassa in relazione a occupazioni ritenute permanenti connesse a un parco eolico: spazio soprastante per il sorvolo delle navicelle/pale, cavidotti nel sottosuolo e sottostazione. La decisione di merito aveva in parte confermato la debenza della TOSAP e in parte rideterminato criteri di calcolo e tariffa. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto una conciliazione stragiudiziale e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa tra contribuente, Comune e concessionaria della riscossione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023, e ha compensato le spese giudiziali secondo quanto concordato dalle parti. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, rilevando che tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una conciliazione stragiudiziale in corso di causa nel processo tributario, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in conformità alla pattuizione conciliativa intervenuta tra le parti.
  • Il doppio contributo unificato non si applica alla definizione del giudizio per conciliazione/cessazione della materia del contendere, perché la misura è circoscritta ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.