Cassazione Civile, Ordinanza n. 22194/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro subordinato instaurato il 28 dicembre 2015 e cessato per licenziamento intimato il 24 febbraio 2017. La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto dalla data del licenziamento e ha condannato la società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità, oltre a voci accessorie di credito di lavoro (rateo di tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso). La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 2119 c.c. e dei doveri di cui agli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel giudizio di proporzionalità del licenziamento, non valorizzando la gravità soggettiva della condotta e l'elevatezza delle mansioni, e considerando invece elementi ritenuti non provati; (2) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., perché la Corte avrebbe quantificato l'indennità applicando l'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, mentre il lavoratore avrebbe chiesto l'applicazione del d.lgs. n. 23/2015, ritenuto pacificamente applicabile al rapporto; (3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la sentenza interpretato la domanda del lavoratore come ricadente nell'ambito dell'art. 18 St. lav. e non del regime delle tutele crescenti. La Corte di merito aveva ritenuto provati gli addebiti disciplinari, consistiti nell'accettazione da parte del lavoratore della carica di consigliere di una società concorrente e nell'omessa comunicazione di circostanze collegate al passaggio di un cliente e di risorse formate dalla datrice verso tale concorrente, ma aveva escluso la proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur evocando la violazione di legge, non individuava il preciso parametro normativo che sarebbe stato disatteso e, in sostanza, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del giudizio di fatto sulla proporzionalità del licenziamento, profilo non deducibile come vizio di legge ma, eventualmente, nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., che però non era stato neppure formalmente dedotto. I secondi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato al rapporto l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, coerente con l'originaria domanda del lavoratore e con la disciplina applicabile ratione temporis; il richiamo all'art. 18 St. lav. è stato escluso, anche perché, dopo la sentenza Corte cost. n. 194/2018, le differenze rilevanti tra i due regimi risultavano sostanzialmente sovrapponibili ai fini della quantificazione dell'indennità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento è clausola generale da concretizzare secondo parametri giuridici e standard dell'ordinamento; il sindacato di legittimità riguarda la corretta sussunzione e non la rivalutazione del merito, salvo errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi.
art. 2105 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro dei doveri del lavoratore, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza; la censura è stata reputata non pertinente alla ratio decidendi.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto; non idoneo, per come dedotto, a scalfire la decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute in contrasto con la norma e con la sua interpretazione; altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente perché la Corte d'appello non ha applicato il regime previgente in contrasto con la domanda.
art. 112 c.p.c.
Esige corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte ha escluso che tale principio fosse stato violato.
art. 99 c.p.c.
Il giudice deve decidere nei limiti della domanda; nel caso concreto la decisione è stata ritenuta coerente con la domanda originaria del lavoratore.
art. 1362 c.c. e ss.
I criteri ermeneutici sono stati invocati per contestare l'interpretazione della domanda giudiziale, ma il motivo è stato ritenuto privo di pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 18, comma 5, l. n. 300/1970
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata vi avesse fatto applicazione; in ogni caso la disciplina non era quella applicabile ratione temporis al rapporto.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
È stata ritenuta la disciplina applicabile al rapporto di lavoro instaurato nel 2015; la misura dell'indennità risarcitoria è stata ricondotta a tale norma nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
Corte cost. n. 194/2018
La decisione costituzionale ha espunto dal testo dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 la quantificazione automatica dell'indennità legata all'anzianità di servizio, rendendo il regime più elastico nella determinazione del ristoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione la regula iuris applicata dal giudice di merito e il punto di contrasto con la norma invocata.
- Il giudizio sulla giusta causa di licenziamento, in quanto clausola generale, è sindacabile in cassazione solo per errori di sussunzione giuridica; la rivalutazione della gravità concreta dei fatti e della proporzionalità della sanzione appartiene al giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto decisivo.
- Le doglianze che mirano solo a sostituire una diversa lettura degli elementi fattuali a quella compiuta dal giudice di merito non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Le censure relative alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o all'erronea interpretazione della domanda sono inammissibili quando la decisione impugnata risulta comunque coerente con la domanda proposta e con la disciplina applicabile ratione temporis.
- Nel regime delle tutele crescenti, la quantificazione dell'indennità per licenziamento illegittimo va effettuata secondo l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 194/2018, che ha eliminato il criterio automatico fondato esclusivamente sull'anzianità di servizio.
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