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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Latina, Sezione 2

per il risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 5 del cod.procamm. dei danni, patrimoniali e non, conseguenti all’adozione, da parte del -OMISSIS-, dell’ordinanza n. -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, recante l’ingiunzione di demolizione di un edificio a tre piani fuori terra ad uso residenziale, in corso di realizzazione, su un terreno sito in -OMISSIS-, ordinanza definitivamente annullata in sede giurisdizionale.

Giustizia amministrativa202500748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti da un'ordinanza di demolizione di un edificio, annullata con sentenza passata in giudicato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società e del danno non patrimoniale subito personalmente in conseguenza dell'ordinanza comunale di demolizione di un edificio residenziale in corso di realizzazione, successivamente annullata in sede giurisdizionale. L'ordinanza era stata adottata dopo l'annullamento d'ufficio del piano particolareggiato sulla cui base era stato rilasciato il permesso di costruire. Il precedente giudicato aveva stabilito che l'annullamento del piano non aveva automaticamente caducato il permesso di costruire e che l'edificio, sorretto da un titolo edilizio non annullato, non poteva essere qualificato come abusivo o difforme. I danni dedotti consistevano nelle spese derivanti dal fermo del cantiere, nella risoluzione di preliminari di vendita, nelle iniziative giudiziarie subite dalla società per l'assenza di ricavi e nei pregiudizi personali del legale rappresentante. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività della memoria e dei documenti depositati dal ricorrente a ridosso dell'udienza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., non ravvisando i presupposti per il deposito tardivo ex art. 54, comma 1, c.p.a. Nel merito, il ricorrente non ha provato il nesso causale tra l'ordinanza demolitoria e i danni lamentati: il provvedimento non era stato eseguito e non aveva privato il ricorrente della proprietà o della disponibilità dell'immobile; il blocco del cantiere era invece riconducibile al precedente sequestro preventivo penale, disposto per una diversa causale e protrattosi fino al dissequestro. Sono stati inoltre dedotti il mancato assolvimento dell'onere di limitare il danno, per non avere il ricorrente tempestivamente riattivato la tutela cautelare o sollecitato la definizione del giudizio sul diniego di proroga del permesso di costruire, e l'insufficiente prova del quantum, poiché la perizia di parte richiamava documentazione non prodotta e non consentiva la verifica delle stime. Infine, il TAR ha rilevato che il giudicato di annullamento dell'ordinanza demolitoria riguardava un interesse oppositivo alla conservazione dell'intervento e non dimostrava la spettanza del diverso bene della vita consistente nel completamento dei lavori, anche a fronte del contrasto tra la disciplina urbanistica vigente e il titolo edilizio non annullato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardivi e inutilizzabili la memoria e i documenti depositati il 23 e il 27 aprile 2026, non essendo stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione al deposito tardivo. Ha poi respinto nel merito la domanda risarcitoria applicando il criterio della ragione più liquida, senza esaminare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dal Comune. La domanda è stata ritenuta infondata anzitutto per difetto di prova del nesso causale: i danni erano temporalmente e causalmente riconducibili al sequestro preventivo penale, non all'ordinanza di demolizione, che non era stata eseguita e non aveva inciso sulla proprietà, sul possesso o sulla commerciabilità dell'immobile. Il TAR ha inoltre ritenuto preclusivo il mancato uso diligente degli strumenti processuali disponibili dopo il dissequestro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e degli artt. 1227, comma 2, e 2056 c.c. Ha escluso anche la prova del quantum: la perizia di parte, priva della documentazione sottostante, non costituisce prova sufficiente e non consente il controllo delle assunzioni e delle stime. La liquidazione equitativa non può supplire alle carenze probatorie imputabili alla parte. Le voci relative ai preliminari risolti, alle iniziative giudiziarie e al danno non patrimoniale non erano state adeguatamente collegate all'ordinanza demolitoria. Il giudice ha infine escluso la spettanza del bene della vita, osservando che l'annullamento dell'ordinanza aveva tutelato la posizione oppositiva alla demolizione, ma non aveva accertato il diritto al completamento dell'edificio né la piena legittimità dell'attività edificatoria rispetto alla disciplina urbanistica sopravvenuta. Sono state compensate le spese per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi richiede la prova, tra gli altri elementi, del nesso causale; sono esclusi i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

    L'azione risarcitoria non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento; il danneggiato deve provare il nesso causale e non può ottenere il ristoro dei danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e l'uso degli strumenti di tutela disponibili.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    per il risarcimento ... dei danni, patrimoniali e non

    Costituisce la base processuale dell'azione risarcitoria proposta in conseguenza dell'illegittima attività provvedimentale.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito di memorie e documenti non è stato rispettato; gli atti depositati tardivamente non sono stati esaminati.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    Il deposito tardivo può essere autorizzato solo in presenza dei relativi presupposti, che il ricorrente non ha adeguatamente comprovato.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    Nell'azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente e non trova applicazione il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, compresi nesso causale, esistenza e consistenza del danno.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

  • art. 2056 c.c.

    Le regole sulla valutazione del danno da fatto illecito si coordinano con il dovere del danneggiato di evitare l'aggravamento del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e l'impossibilità o particolare difficoltà oggettiva di provarne l'esatto ammontare; non può colmare lacune probatorie imputabili alla parte.

  • art. 2043 c.c.

    È risarcibile soltanto la perdita economica ingiusta e il danneggiato deve dimostrare la spettanza del bene della vita leso.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare, tra gli altri presupposti, il nesso causale tra l'atto illegittimo e il danno concretamente lamentato.
  • Quando il danno deriva temporalmente e causalmente da un distinto provvedimento o procedimento, quale una misura cautelare penale, esso non può essere imputato all'atto amministrativo illegittimo soltanto perché quest'ultimo si inserisce nella medesima vicenda fattuale.
  • Nell'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo grava sul danneggiato, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza, il nesso causale e l'entità del danno; il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non supplisce a tale onere.
  • La perizia di parte non costituisce prova vincolante del danno e può assumere rilievo solo se è corredata dagli elementi documentali necessari a consentire al giudice di verificare le assunzioni, il percorso logico e le stime effettuate.
  • La liquidazione equitativa del danno ha funzione sussidiaria e non sostitutiva: presuppone un danno certo già provato e un'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di determinarne l'esatto ammontare, non potendo rimediare all'inerzia o alle carenze istruttorie della parte.
  • Il giudicato di annullamento di un provvedimento repressivo, formatosi a tutela dell'interesse oppositivo alla conservazione di un'opera, non dimostra di per sé la spettanza del diverso bene della vita consistente nel completamento dell'intervento edilizio o nell'esercizio pieno dello ius aedificandi.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoReintegrazione in forma specificaDecisione e riti speciali
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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