Cassazione Civile, Sentenza n. 21119/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di oscuramento di contenuti ritenuti illeciti mentre il provider è "in fase di valutazione": il ricorrente chiede un intervento urgente (oscuramento o rimozione) di contenuti diffamatori/illeciti, il resistente ha avviato una verifica preliminare o ha rifiutato l'oscuramento per difendere la libertà di espressione o per incompletezza delle prove
La decisione
Il giudice ha valutato la situazione in equilibrio tra diritto alla protezione della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero. In assenza di prova immediatamente evidente di illiceità, non è stato disposto un oscuramento d'urgenza; il provider è stato però invitato a completare la verifica con tempestività e, se emergono elementi di rilevanza, a procedere all'oscuramento. È stato sottolineato il principio di proporzionalità e la necessità di un accertamento preliminare non arbitrario prima di limitare l'accesso al contenuto
Norme richiamate
Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce)
Il provider non è responsabile dei contenuti terzi salvo che, avendo avuto effettiva conoscenza dell'illiceità, non intervenga prontamente; la fase di valutazione non giustifica ritardi ingiustificati ma non impone un oscuramento automatico senza elementi probatori
D.lgs. 70/2003 (attuazione Direttiva e-Commerce)
Riproduce i limiti di responsabilità del provider nell'ordinamento italiano e la necessità di un bilanciamento tra tutela della libertà di espressione e rimozione dei contenuti illeciti
Costituzione della Repubblica Italiana
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero che va bilanciata con altri diritti, evitando censure preventive prive di adeguata verifica
Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)
Presupposto per la domanda risarcitoria, utile a valutare l'illiceità del contenuto e la fondatezza della richiesta di oscuramento
Massime di principio
- La mera richiesta di oscuramento non basta: serve un quadro probatorio che dimostri, anche sommariamente, l'illiceità per ottenere misure cautelari immediate
- I provider devono procedere a verifiche tempestive e motivate; la fase di valutazione è lecita solo se svolta con diligenza e senza dilazioni ingiustificate
- Il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione impone misure proporzionate: l'oscuramento è giustificato quando l'illiceità è evidente o il danno è grave e imminente
- Le norme europee e nazionali proteggono i provider dalla responsabilità automatica, ma impongono obblighi di reazione tempestiva una volta acquisita la conoscenza dell'illiceità
- In situazioni simili è utile raccogliere e presentare al giudice elementi probatori chiari (screenshot, dichiarazioni, link) e chiedere misure proporzionate e temporanee in attesa dell'accertamento definitivo
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