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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21119/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di oscuramento di contenuti ritenuti illeciti mentre il provider è "in fase di valutazione": il ricorrente chiede un intervento urgente (oscuramento o rimozione) di contenuti diffamatori/illeciti, il resistente ha avviato una verifica preliminare o ha rifiutato l'oscuramento per difendere la libertà di espressione o per incompletezza delle prove

La decisione

Il giudice ha valutato la situazione in equilibrio tra diritto alla protezione della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero. In assenza di prova immediatamente evidente di illiceità, non è stato disposto un oscuramento d'urgenza; il provider è stato però invitato a completare la verifica con tempestività e, se emergono elementi di rilevanza, a procedere all'oscuramento. È stato sottolineato il principio di proporzionalità e la necessità di un accertamento preliminare non arbitrario prima di limitare l'accesso al contenuto

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce)

    Il provider non è responsabile dei contenuti terzi salvo che, avendo avuto effettiva conoscenza dell'illiceità, non intervenga prontamente; la fase di valutazione non giustifica ritardi ingiustificati ma non impone un oscuramento automatico senza elementi probatori

  • D.lgs. 70/2003 (attuazione Direttiva e-Commerce)

    Riproduce i limiti di responsabilità del provider nell'ordinamento italiano e la necessità di un bilanciamento tra tutela della libertà di espressione e rimozione dei contenuti illeciti

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero che va bilanciata con altri diritti, evitando censure preventive prive di adeguata verifica

  • Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)

    Presupposto per la domanda risarcitoria, utile a valutare l'illiceità del contenuto e la fondatezza della richiesta di oscuramento

Massime di principio

  • La mera richiesta di oscuramento non basta: serve un quadro probatorio che dimostri, anche sommariamente, l'illiceità per ottenere misure cautelari immediate
  • I provider devono procedere a verifiche tempestive e motivate; la fase di valutazione è lecita solo se svolta con diligenza e senza dilazioni ingiustificate
  • Il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione impone misure proporzionate: l'oscuramento è giustificato quando l'illiceità è evidente o il danno è grave e imminente
  • Le norme europee e nazionali proteggono i provider dalla responsabilità automatica, ma impongono obblighi di reazione tempestiva una volta acquisita la conoscenza dell'illiceità
  • In situazioni simili è utile raccogliere e presentare al giudice elementi probatori chiari (screenshot, dichiarazioni, link) e chiedere misure proporzionate e temporanee in attesa dell'accertamento definitivo

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