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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29281/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento di nuova rendita catastale relativo a un immobile di proprietà del contribuente sito in Roma, con cui l'Ufficio ha rideterminato la rendita attribuendo una classe catastale più elevata. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, ma in appello la decisione era stata riformata. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la tardività dell'appello dell'Ufficio, sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; con il secondo ha censurato la motivazione e la legittimità del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando che l'atto fosse generico, non spiegasse le ragioni concrete del diverso classamento e non raffrontasse correttamente l'immobile con altri omogenei; con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, tra cui la pregressa variazione della rendita, le caratteristiche diverse degli immobili a confronto e le risultanze della perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo tempestivo l'appello dell'Agenzia: alla scadenza del termine semestrale va aggiunta la sospensione feriale e, cadendo il termine l'8 ottobre 2016 di sabato, esso era prorogato al primo giorno non festivo, cioè al 10 ottobre 2016; essendo la notifica avvenuta quel giorno, l'impugnazione era tempestiva. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo: ha ribadito che, nel riclassamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve essere specificamente motivato con riferimento agli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare, non essendo sufficiente un richiamo generico alla microzona o alla procedura normativa. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l'atto impugnato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    sei mesi dalla pubblicazione

    il termine lungo per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, va coordinato con la sospensione feriale dei termini e con la proroga se la scadenza cade in giorno festivo o di sabato

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    rinvia, per l'appello nel processo tributario, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    se la scadenza del termine cade di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    il riclassamento catastale di microzona richiede motivazione specifica sulle ragioni concrete del nuovo classamento della singola unità immobiliare

  • art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949

    il classamento deve essere effettuato mediante raffronto con immobili aventi caratteristiche analoghe

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare si calcola applicando l'art. 327 c.p.c. con la sospensione feriale e con la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o in altro giorno non lavorativo.
  • Nel riclassamento catastale di singole unità inserite in una revisione di microzona ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla specifica unità immobiliare, non essendo sufficiente una motivazione standardizzata o meramente normativa.
  • La sufficienza della motivazione dell'atto catastale va verificata ex ante, cioè sulla base del contenuto dell'atto originario, e non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione.
  • Ai fini del nuovo classamento, il confronto con altri immobili deve avvenire con beni effettivamente omogenei per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, e l'atto deve spiegare la rilevanza di tale raffronto sulla classe e sulla rendita del bene oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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