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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41792/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della Corte d'appello di Brescia, deducendo violazione del divieto di reformatio in peius rispetto a una precedente decisione d'appello (25/09/2014) che gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto la pena. Sostiene che anche la sentenza d'appello pronunciata nei confronti del contumace sarebbe tutelata dal principio di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p. e che l'appello proposto dopo la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. non avrebbe autonomia tale da consentire un peggioramento della posizione rispetto alla precedente pronuncia d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'appello proposto dopo la restituzione nel termine previsto dall'art. 175 c.p.p. è un nuovo giudizio di merito autonomo e, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il divieto di reformatio in peius opera limitatamente alla sentenza di primo grado e non anche con riguardo alla sentenza di appello pronunciata in contumacia. Ne consegue che la precedente decisione d'appello resa in contumacia non ha valore vincolante e non impediva alla Corte d'appello, nel nuovo giudizio, di non riconoscere le attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti dell'imputato. Inoltre la Corte ha rilevato che non è stata proposta una autonoma e specifica censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 8 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale applicata alla fattispecie: il reato contestato riguarda la detenzione ai fini di spaccio di cocaina (quattordici involucri).

  • art. 175 c.p.p.

    Disciplina della restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale: la Corte sottolinea che l'appello proposto dopo la restituzione configura un nuovo giudizio di merito.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Citato dal ricorrente come base del divieto di reformatio in peius; la Corte però interpreta che tale divieto, alla luce della giurisprudenza, non opera rispetto alla sentenza d'appello pronunciata in contumacia quando l'imputato ha successivamente proposto appello dopo la restituzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 5, n. 40155 del 2018 (Rv. 273797); Sez. U. n. 17050 del 11/04/2006 (Maddaloni); Sez. U. n. 52274 del 29/09/2016 (Rrushi, Rv. 268107)

    Principio consolidato secondo cui l'appello dopo la restituzione è autonomo e il divieto di reformatio in peius riguarda la sentenza di primo grado ma non la sentenza d'appello pronunciata in contumacia.

Massime di principio

  • L'appello proposto dall'imputato dopo la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è da considerarsi un nuovo giudizio di merito autonomo: pertanto la protezione contro la reformatio in peius si applica rispetto alla sentenza di primo grado, ma non necessariamente rispetto alla precedente pronuncia d'appello resa in contumacia.
  • La sentenza d'appello pronunciata nei confronti del contumace non vincola automaticamente il giudice del nuovo giudizio; il processo successivo può legittimamente rivedere riconoscimenti (o negazioni) di attenuanti, soprattutto se sussistono elementi nuovi o gravi precedenti.
  • Se si intende censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche bisogna proporre una specifica e autonoma censura in cassazione: una deduzione generica sul divieto di reformatio in peius non è idonea se non si contesta puntualmente la valutazione delle attenuanti.
  • L'invocazione dell'art. 597 c.p.p. per impedire un peggioramento della posizione processuale deve essere valutata alla luce della giurisprudenza: non sempre impedisce il peggioramento rispetto a pronunce intervenute in contumacia se l'imputato ha successivamente ottenuto la restituzione e ha promosso un nuovo appello.
  • In presenza di plurimi e gravi precedenti penali il giudice d'appello può motivatamente negare le attenuanti generiche; chi impugna questa valutazione deve indicare concretamente errori di diritto o di apprezzamento.

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