Sentenza n. 159/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 126/2024, RG 184/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 18/05/2024 (DOC. 1) e passata in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione, come da attestazione allegata (DOC. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 126/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre a una parte delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, ma il giudicato non risultava eseguito. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi sia il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 sia il termine decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per eseguire il giudicato e il potere di adottare gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha accertato l'inottemperanza al giudicato, ordinato l'esecuzione e nominato, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione attributiva del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute al privato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto già eventualmente corrisposto.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il titolo giudiziale non risulti eseguito.
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