Cassazione Penale, Sentenza n. 21927/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente eccepisce vizio di motivazione: la Corte d'appello non ha indicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, limitandosi a disporre una durata pari a quella della pena principale (anni tre) senza ancorare tale scelta ai parametri richiesti dalla giurisprudenza (Sez. U., Suraci) e richiamando una generica "gravità del fatto" priva di specificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Suraci), ha rilevato che le pene accessorie, dopo la declaratoria d'illegittimità dell'art. 216 nell'originaria formulazione, devono essere determinate concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportate automaticamente alla pena principale ex art. 37 c.p. Poiché la Corte d'appello non ha motivato in termini adeguati la durata scelta (si è limitata a fissarla pari alla pena principale), la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa alle pene accessorie e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze affinché integri la motivazione e determini la durata delle pene accessorie secondo i criteri di legge.
Norme richiamate
art. 216 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la formulazione fissa; la norma va interpretata/adeguata in modo che l'inabilitazione e l'incapacità siano previste "fino a dieci anni" e la loro durata sia determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: «... importa per la durata di dieci anni ..." anziché: "... importa l'inabilitazione ... fino a dieci anni."
Ha escluso la fissazione automatica della durata decennale delle pene accessorie, imponendo che la loro durata sia modulata in concreto entro il limite massimo di dieci anni.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: devono essere applicati anche alle pene accessorie quando la legge stabilisce un limite massimo (o minimo) di durata; richiedono motivazione sulla gravità del fatto e sulle caratteristiche della persona.
art. 37 cod. pen.
Non può essere usato come parametro automatico per fissare la durata delle pene accessorie: la durata delle accessorie non deve essere rapportata meccanicamente alla pena principale, ma determinata secondo l'art. 133 c.p.
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata alla pena principale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49, comma 3
Richiamata quale principio di proporzione della pena: la pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto considerandone aspetti oggettivi e soggettivi, elemento che influenza l'obbligo motivazionale del giudice nella determinazione delle pene accessorie.
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità della disciplina che fissava una durata automatica delle pene accessorie, il giudice deve determinare la loro durata in concreto entro il limite legale, applicando e motivando i criteri previsti dall'art. 133 c.p.
- La sola indicazione generica della "gravità del fatto" non è sufficiente: la motivazione deve esplicitare in che modo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e le caratteristiche personali del condannato giustificano la durata scelta per le pene accessorie.
- Non è ammesso rapportare meccanicamente la durata delle pene accessorie alla pena principale (art. 37 c.p.); ogni scelta deve essere autonoma e sorretta da specifici parametri di cui all'art. 133 c.p.
- In caso di mancata o insufficiente motivazione sulla durata delle pene accessorie, la parte della sentenza relativa a tali pene può essere annullata e il giudice di rinvio è tenuto a rideterminare e motivare la misura.
- La Corte può pronunciarsi d'ufficio sulla illegittimità della durata delle pene accessorie quando la normativa di riferimento è stata dichiarata incostituzionale e la precedente determinazione non risulti adeguatamente motivata.
- Per la difesa, è strategico contestare specificamente l'assenza di motivazione in termini di parametri di cui all'art. 133 c.p. se le pene accessorie sono state fissate senza adeguata ponderazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →