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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21927/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente eccepisce vizio di motivazione: la Corte d'appello non ha indicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, limitandosi a disporre una durata pari a quella della pena principale (anni tre) senza ancorare tale scelta ai parametri richiesti dalla giurisprudenza (Sez. U., Suraci) e richiamando una generica "gravità del fatto" priva di specificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Suraci), ha rilevato che le pene accessorie, dopo la declaratoria d'illegittimità dell'art. 216 nell'originaria formulazione, devono essere determinate concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportate automaticamente alla pena principale ex art. 37 c.p. Poiché la Corte d'appello non ha motivato in termini adeguati la durata scelta (si è limitata a fissarla pari alla pena principale), la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa alle pene accessorie e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze affinché integri la motivazione e determini la durata delle pene accessorie secondo i criteri di legge.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la formulazione fissa; la norma va interpretata/adeguata in modo che l'inabilitazione e l'incapacità siano previste "fino a dieci anni" e la loro durata sia determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: «... importa per la durata di dieci anni ..." anziché: "... importa l'inabilitazione ... fino a dieci anni."

    Ha escluso la fissazione automatica della durata decennale delle pene accessorie, imponendo che la loro durata sia modulata in concreto entro il limite massimo di dieci anni.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: devono essere applicati anche alle pene accessorie quando la legge stabilisce un limite massimo (o minimo) di durata; richiedono motivazione sulla gravità del fatto e sulle caratteristiche della persona.

  • art. 37 cod. pen.

    Non può essere usato come parametro automatico per fissare la durata delle pene accessorie: la durata delle accessorie non deve essere rapportata meccanicamente alla pena principale, ma determinata secondo l'art. 133 c.p.

  • Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata alla pena principale.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49, comma 3

    Richiamata quale principio di proporzione della pena: la pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto considerandone aspetti oggettivi e soggettivi, elemento che influenza l'obbligo motivazionale del giudice nella determinazione delle pene accessorie.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità della disciplina che fissava una durata automatica delle pene accessorie, il giudice deve determinare la loro durata in concreto entro il limite legale, applicando e motivando i criteri previsti dall'art. 133 c.p.
  • La sola indicazione generica della "gravità del fatto" non è sufficiente: la motivazione deve esplicitare in che modo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e le caratteristiche personali del condannato giustificano la durata scelta per le pene accessorie.
  • Non è ammesso rapportare meccanicamente la durata delle pene accessorie alla pena principale (art. 37 c.p.); ogni scelta deve essere autonoma e sorretta da specifici parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • In caso di mancata o insufficiente motivazione sulla durata delle pene accessorie, la parte della sentenza relativa a tali pene può essere annullata e il giudice di rinvio è tenuto a rideterminare e motivare la misura.
  • La Corte può pronunciarsi d'ufficio sulla illegittimità della durata delle pene accessorie quando la normativa di riferimento è stata dichiarata incostituzionale e la precedente determinazione non risulti adeguatamente motivata.
  • Per la difesa, è strategico contestare specificamente l'assenza di motivazione in termini di parametri di cui all'art. 133 c.p. se le pene accessorie sono state fissate senza adeguata ponderazione.

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