Cassazione Civile, Ordinanza n. 10212/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sette avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l'anno 2008 emessi nei confronti di una società di fatto e dei due soci. In primo grado l'impugnazione era stata respinta, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame e annullato tutti gli avvisi ritenendo nulli gli atti per violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dell'orientamento secondo cui la delega di firma doveva essere scritta, specifica, temporalmente e causalmente circostanziata e recare il nome del delegato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato ultra petita annullando anche l'avviso emesso direttamente dal direttore dell'ufficio nei confronti della società di fatto, nonostante il vizio di delega fosse stato contestato solo per gli atti notificati ai soci; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di una valida delega in capo al firmatario, alla luce della documentazione prodotta; 3) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'ordine di servizio può integrare idonea delega di firma, distinta dalla delega di funzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e trattabili congiuntamente i tre motivi. Ha richiamato l'orientamento già espresso da Cass. n. 11013/2019, ribadito anche da successive ordinanze, secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di funzioni, con conseguente mera rilevanza interna del decentramento burocratico. Per tale ragione la delega può essere conferita anche con ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato. Poiché il giudice di merito non si è attenuto a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello competente può essere legittimata da una delega di firma avente natura interna; tale delega può essere conferita mediante ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché sia individuabile la qualifica dell'impiegato delegato.
art. 112 c.p.c.
È stato dedotto come parametro della censura di ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe annullato anche un atto non colpito dalla specifica contestazione della parte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'esistenza della delega al sottoscrittore.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, quando conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: realizza un decentramento interno privo di autonoma rilevanza esterna, sicché l'atto resta imputabile all'ufficio delegante.
- Ai fini della validità della delega di firma nell'organizzazione interna dell'ufficio non è necessario che l'atto rechi il nome del delegato; è sufficiente che l'ordine di servizio o altro atto interno consenta di individuare la qualifica dell'impiegato delegato e, quindi, la successiva verifica della corrispondenza tra firmatario e destinatario della delega.
- Se il giudice di merito applica un principio di diritto non più conforme all'orientamento consolidato della Cassazione in tema di delega di firma degli avvisi di accertamento, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge e va cassata con rinvio.
- La censura di ultrapetizione richiede di verificare se il giudice abbia effettivamente annullato un atto per un vizio non dedotto dalle parti, ma nel caso esaminato la decisione è stata comunque cassata per l'erronea applicazione della disciplina della delega di firma.
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