Cassazione Penale, Sentenza n. 29376/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame sul sequestro preventivo/probatorio relativo a supporti informatici e copie forensi. Propone tre motivi: 1) assenza del nesso di pertinenzialità tra i reati contestati (truffa, ricettazione/appropriazione indebita ecc. indicati dagli artt. 81 co.2, 640 commi 1 e 2, n.2-bis, in relazione agli artt. 61 n.5, n.7 e n.11; 624; 625 c.p.) e i beni sequestrati (copie forensi), con dedotta insufficienza motivazionale del provvedimento; 2) vizio per avere addebitato al difensore/indagato l'onere di selezione del materiale informatico dopo la clonazione forense, senza che sia stata fatta adeguata selezione in fase di acquisizione; 3) nullità della clonazione/duplicazione forense dei supporti come atto consecutivo a precedenti provvedimenti di sequestro già annullati (richiamando l'art. 185 co.1 c.p.p.), con conseguente invalidità degli atti investigativi successivi.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: rileva che il sindacato in Cassazione contro ordinanze su sequestri è limitato alla "violazione di legge" (art. 325 c.p.p.) e ai vizi motivazionali radicali. Il Collegio ritiene che non siano emerse violazioni di legge né vizi motivazionali tali da rendere l'ordinanza incomprensibile o priva dei requisiti minimi. Valuta congiuntamente il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame e ritiene che il decreto contenesse argomentazione adeguata sulla pertinenzialità e sulla rilevanza probatoria dei supporti informatici (anche alla luce degli elementi fattuali come l'invio all'estero e il reset dei dispositivi). Esclude abuso dell'estensione del sequestro, ritenendo legittima l'acquisizione ampia di categorie di beni quando adeguatamente motivata dal PM. Sottolinea inoltre che la questione sull'utilizzabilità processuale dei dati estratti dai supporti restituiti esula dal rito del riesame. Conseguentemente respinge il ricorso, condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma invocata a fondamento del ricorso per riesame; principio formale che individua il tipo di impugnazione proposta dal ricorrente.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte indica che il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso soltanto per "violazione di legge"; tale nozione comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti consequenziali a provvedimenti di sequestro annullati; la Corte osserva che la valutazione sull'utilizzabilità dei dati estratti esula dal giudizio di riesame qui svolto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per distinguere i vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà (che richiedono un motivo specifico ai sensi di questa norma) dai vizi configurabili come "violazione di legge" nel ricorso per Cassazione.
art. 640 c.p. (truffa), art. 624 c.p. (ricettazione), art. 625 c.p. (appropriazione indebita), art. 81, comma 2 c.p., art. 61 nn. 5,7,11 c.p.
Norme penali che descrivono i reati contestati e che hanno costituito il presupposto fattuale per il sequestro dei supporti informatici; la Corte non entra nel merito della qualificazione definitiva dei reati ma le cita come base dell'indagine e del sequestro.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti di sequestro è limitato ai casi di "violazione di legge" o a vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; le lamentele di mera illogicità/contraddittorietà devono essere dedotte con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- La valutazione della pertinenzialità dei beni sequestrati deve farsi congiuntamente sul decreto di sequestro e sull'ordinanza di riesame: la motivazione complessiva va letta nel suo insieme e non necessariamente richiamando passo a passo ogni punto del decreto nell'ordinanza di riesame.
- L'acquisizione ampia o "indiscriminata" di intere categorie di beni è ammessa a fini probatori quando il pubblico ministero giustifica perché è necessaria una misura estesa (natura del reato, ruolo del titolare del bene, difficoltà di individuare ex ante l'oggetto rilevante); occorre però che il sequestro non abbia natura meramente esplorativa.
- La questione della selezione del materiale informatico (cioè separare ciò che è rilevante da ciò che non lo è) e dell'utilizzabilità processuale dei dati estratti è delicata: la mera clonazione forense operata dagli organi non viene automaticamente annullata per il fatto che il soggetto lamenta l'onere di selezione; tuttavia le contestazioni sull'utilizzabilità dei dati vanno affrontate nei gradi/processi appropriati e non sempre con il rimedio straordinario del ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di riesame.
- La dedotta nullità degli atti consecutivi a provvedimenti di sequestro annullati (art. 185 c.p.p.) richiede un approfondimento motivato e non produce automaticamente l'annullamento nella fase di legittimità se non emerge un vizio di legge o motivazionale radicale.
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