Sentenza n. 1309/2026 - Torino, Sezione 3
per per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea Sez. Lav. n. 434/2025, depositata e resa pubblica il 17.07.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.02.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 434/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, senza riconoscere interessi. Nonostante la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile, ritenendo provato il credito e non adeguatamente contestata la mancata esecuzione. Ha assegnato all'Amministrazione sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme riconosciute dal titolo, pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, dedotti eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori, oneri e spese aventi titolo nel provvedimento. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, che devono essere calcolati secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c.; ha inoltre riconosciuto gli interessi dalla data di deposito della sentenza di ottemperanza fino al saldo. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, senza compenso. Il TAR ha escluso ulteriori penalità di mora, ritenendo sufficientemente garantita la pretesa dagli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità dell'inadempimento ministeriale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale residuo e interessi secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi da parte delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo nei limiti risultanti dal giudicato; l'ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito e non può modificarne l'oggetto o l'ammontare.
- I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione, che deve determinare capitale residuo, interessi e accessori secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili, deducendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato e a un'istanza del creditore.
- Gli interessi legali maturati dalla data della decisione di ottemperanza fino al saldo possono essere riconosciuti quali accessori dell'obbligo di esecuzione; quando tali interessi garantiscono adeguatamente il soddisfacimento del credito, non occorre applicare ulteriori penalità di mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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