Cassazione Civile, Ordinanza n. 25347/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa sulla base di plurime cartelle relative a tributi erariali e tributi locali. La CTP aveva annullato l'intimazione ritenendo prescritti i crediti, in assenza di prova di atti interruttivi. In appello, l'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, produceva documentazione ritenuta idonea dalla CTR a dimostrare la notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione per tutti i crediti tranne quelli per tasse automobilistiche del 1999 e del 2002, sicché l'intimazione veniva considerata solo parzialmente valida. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione assente o solo apparente, poiché la CTR non avrebbe esaminato le eccezioni sulla costituzione dell'agente della riscossione, sulla produzione documentale solo in appello e sull'idoneità di tale documentazione; (2) riproposizione delle eccezioni già formulate; (3) ulteriore censura sulle stesse questioni; (4) errore nell'individuazione del termine di prescrizione dei crediti erariali, ritenuto di dieci anni anziché di cinque; (5) omessa pronuncia sul difetto di motivazione delle cartelle per mancata indicazione dettagliata del calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente, perché formulata con affermazioni generiche e non idonee a dare conto delle ragioni della decisione sulle eccezioni sollevate dal contribuente e sulla documentazione prodotta dall'agente della riscossione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La decisione ribadisce che la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente assertiva o apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non apparente, con esposizione intelligibile delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento o del rigetto delle eccezioni e delle prove esaminate.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule generiche o assertive, prive dell'effettiva illustrazione delle ragioni della decisione e del confronto con le specifiche eccezioni delle parti.
- In sede tributaria, la valutazione della documentazione prodotta a sostegno della notifica degli atti e dell'interruzione della prescrizione deve essere esplicitata in modo comprensibile, indicando perché la prova sia ritenuta idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
- Quando viene accolto un motivo che investe la validità della motivazione, gli ulteriori motivi che presuppongono una nuova valutazione del merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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