Sentenza n. 5179/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'obbligo di ricevere e formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad rispetto al dovere di convocarlo, ricevere e formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, essendo in possesso del relativo nulla osta. Nelle more dell'esame dell'istanza cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la convocazione del ricorrente e l'avvio della formalizzazione dell'istanza avessero soddisfatto la pretesa oggetto del giudizio. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'appuntamento è stato accordato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio e finalizzata a ricevere e formalizzare l'istanza amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa la pretesa oggetto del giudizio.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
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