Cassazione Penale, Sentenza n. 33545/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/06/2022 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone dichiarando prescritto il reato contestato e confermando le statuizioni civili. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello, per una presunta errata ricostruzione del quadro indiziario (valutazione delle testimonianze e delle circostanze lavorative), e per omessa/insufficiente pronuncia sulla quantificazione dei danni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente si risolvono in un'invocazione di revisione del merito (sindacato delle scelte probatorie) non consentito in sede di legittimità, posto che la sentenza di appello risultava 'doppia conforme' rispetto a quella di primo grado e fondata su plurime testimonianze e documentazione. La Corte ha richiamato giurisprudenza nazionale ed europea sul contenuto della motivazione e sul fatto che il giudice non è tenuto a rispondere testualmente a ogni deduzione se il rigetto emerge dalla struttura argomentativa complessiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per fondare la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità e dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte EDU - Van de Hurk c. Paesi Bassi (19/04/1994)
la Corte EDU ha spiegato che l'obbligo di motivazione non può essere inteso come esigente una risposta dettagliata a ciascun argomento
Usata per confermare che il giudice non è obbligato a replicare punto per punto ogni deduzione difensiva quando il rigetto risulta dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
Giurisprudenza Cassazione - 'doppia conforme' (es. Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019)
la 'doppia conforme' si verifica quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico complessivo corpo decisionale
Principio interpretativo secondo cui, quando appello e primo grado adottano gli stessi criteri valutativi, la Corte di legittimità limita il sindacato circa la valutazione delle prove e controlla principalmente eventuali violazioni di legge o vizi logici manifesta.
Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022)
non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa
Conferma che l'assenza di risposte formali a singole deduzioni non costituisce automaticamente vizio quando il contenuto del rigetto è desumibile dall'insieme argomentativo.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riprende e condivide la valutazione probatoria del primo grado (cd. 'doppia conforme'), la Cassazione è molto riluttante a riesaminare i fatti e le valutazioni di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili.
- La mancata risposta puntuale a ciascuna deduzione di parte non vale di per sé come vizio di motivazione se il rigetto è ricavabile dalla struttura logica complessiva della decisione.
- La Corte di legittimità controlla soprattutto violazioni di legge, mancanze argomentative manifeste o illogicità evidenti; le questioni che si risolvono in una alternativa valutativa rientrano nel merito e non sono sindacabili in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato possono essere disposte condanne al pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), specie se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La quantificazione del danno civile rimane sostanzialmente questione di merito; se la Corte d'appello ha motivato la quantificazione sulla base della documentazione e delle testimonianze, la Cassazione non interviene se non ricorrono specifici vizi di diritto o illogicità manifeste.
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