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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto alcuni capi e qualificato il fatto di cui al capo A1 come bancarotta fraudolenta documentale, confermando nel resto la responsabilità per plurime condotte distrattive e dissipative commesse nella gestione di una società poi fallita, in stretto collegamento con altra società dello stesso gruppo familiare. Le condotte ritenute integranti bancarotta patrimoniale riguardavano, tra l'altro, la concessione in comodato gratuito dell'azienda e di beni aziendali, l'accollo dei costi di gestione da parte della fallita, l'erogazione di compensi privi di giustificazione o in situazione di insolvenza, nonché l'iscrizione in contabilità di un debito fittizio per euro 477.350,00. I ricorsi denunciavano, per un imputato, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, travisamento della prova e mancanza di causalità del contributo professionale, oltre al diniego delle attenuanti generiche; per gli altri, omessa valutazione di risultanze istruttorie e doglianze difensive sui singoli capi di bancarotta, nonché illegittimo diniego delle pene sostitutive alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la riqualificazione del ruolo dell'imputato da amministratore di fatto a concorrente esterno non aveva mutato il fatto storico contestato né aveva leso il diritto di difesa, essendo rimasta immutata l'azione distrattiva. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sul contributo causale e sui motivi di merito, in quanto generiche o non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha confermato inoltre il diniego delle attenuanti generiche, fondato su precedenti specifici, gravità dei fatti e assenza di condotte riparatorie, e ha giudicato legittimo il diniego delle pene sostitutive, motivato sulla gravità delle condotte, sulla loro reiterazione e sull'assenza di elementi favorevoli a una prognosi rieducativa.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    la diversa qualificazione del ruolo del soggetto da amministratore di fatto a concorrente esterno non viola il principio di correlazione se resta immutato il fatto storico contestato e non si determina un concreto pregiudizio del diritto di difesa

  • art. 522 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 521 c.p.p. per escludere la nullità derivante da asserita mutazione del fatto

  • art. 133 c.p.

    può essere valorizzato anche un solo elemento tra quelli previsti per negare le attenuanti generiche o le pene sostitutive

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da elementi ostativi ritenuti prevalenti, come gravità del fatto e precedenti penali

  • art. 20-bis c.p.

    la Corte richiama la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e ritiene legittimo il diniego fondato su prognosi negativa

  • art. 545-bis c.p.p.

    gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali non sono necessari se il giudice ritiene comunque la pena sostitutiva inidonea alla rieducazione

  • art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.

    richiamato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi anche mediante comodato gratuito o altre forme di distacco del bene dal patrimonio

  • art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall.

    la falsificazione delle scritture contabili è integrata quando la condotta è sorretta da dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori

  • art. 217, comma secondo, l. fall.

    evocato in contrapposizione alla bancarotta documentale fraudolenta, per escludere che la generica difesa sui documenti potesse ricondurre il fatto a mera irregolarità contabile

  • art. 223, primo comma, l. fall.

    estende la rilevanza penale delle condotte di bancarotta nell'ambito societario fallimentare

Massime di principio

  • Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno in bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, quando resti invariato il nucleo storico della condotta distrattiva contestata e non sia compromesso il diritto di difesa.
  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il depauperamento del patrimonio sociale può realizzarsi con qualsiasi forma di distacco del bene, anche tramite comodato gratuito dell'azienda o di beni aziendali, se l'operazione sottrae utilità ai creditori o comporta un esborso gravante sulla fallita.
  • L'iscrizione in contabilità di un debito fittizio integra bancarotta fraudolenta documentale quando alteri la rappresentazione dei rapporti economici e sia sorretta dal dolo specifico di pregiudicare i creditori.
  • Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su un solo elemento ostativo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., come la gravità concreta del fatto, i precedenti penali o l'assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie.
  • Il diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi è legittimo quando il giudice formuli una prognosi negativa sull'efficacia rieducativa della sanzione sostitutiva, potendo valorizzare la gravità e reiterazione delle condotte anche senza esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità le censure di omessa valutazione delle prove o delle doglianze difensive devono essere specifiche, correlate alla ratio decidendi e supportate dalla chiara indicazione del contenuto decisivo trascurato; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reato

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