Cassazione Penale, Sentenza n. 34176/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6237/2007 del Tribunale di Prato (estratto contumaciale) per omessa regolare notifica, con contestuale richiesta di inefficacia dell'ordine di carcerazione e di restituzione nei termini. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'istanza ritenendo valida la notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p., perché l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia era da considerarsi inidonea dopo la rinuncia del difensore; il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo (i) violazione degli artt. 161, 548, comma 3 e 670 c.p.p., sostenendo che la sola rinuncia del difensore non aveva fatto venire meno l'elezione di domicilio se non vi era formale e comunicata rinuncia ad accettare le notifiche, e (ii) mancata motivazione sulla richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Firenze e rinviando il procedimento al medesimo Tribunale. La Corte ha stabilito che l'elezione di domicilio conserva valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte e che la sola dichiarazione del difensore di "non conoscere" l'imputato non è sufficiente a rendere inidonea l'elezione di domicilio; è necessaria una esplicita rinuncia ad accettare le notifiche comunicata all'autorità procedente. Inoltre la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p., il giudice dell'esecuzione che non dichiara la non esecutività deve comunque decidere sulla richiesta di restituzione nei termini. Non è stata disposta la scarcerazione perché, anche escludendo la pena della sentenza impugnata, il cumulo di pene mantiene il titolo di detenzione fino alla data indicata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
La Corte interpreta la norma nel senso che l'elezione di domicilio presso il difensore rimane valida finché non sia espressamente revocata nelle forme previste; la revoca dell'incarico difensivo rende l'elezione inidonea soltanto se accompagnata da una esplicita rinuncia ad accettare le notifiche comunicata all'autorità procedente
Codice di procedura penale, art. 670
Il comma 3 impone al giudice dell'esecuzione, quando è eccepita anche la restituzione nei termini, di decidere sulla restituzione qualora non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento; il giudice di rinvio dovrà pertanto pronunciarsi anche su tale questione
Codice di procedura penale, art. 175
Norma richiamata in relazione alla restituzione nei termini; la Corte ricorda che la richiesta di restituzione va esaminata dal giudice dell'esecuzione se sollevata insieme alla contestazione di esecutività
Codice di procedura penale, art. 548, comma 3
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale rilevante per la valutazione delle formalità di notificazione e degli effetti delle elezioni di domicilio; la pronuncia ricorda la necessità di rispettare le garanzie procedurali connesse alla notifica
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore continua a produrre effetti fino a formale revoca nelle forme previste: la sola sostituzione o rinuncia del difensore non cancella automaticamente l'elezione, se non vi è esplicita rinuncia ad accettare le notifiche comunicata all'autorità procedente
- La rinuncia del difensore diventa idonea ad invalidare l'elezione di domicilio solo se accompagnata da una dichiarazione chiara e comunicata di non accettare le notifiche; dichiarazioni generiche come il "non conoscere" l'imputato non sono sufficienti
- Se insieme alla richiesta di inefficacia del titolo esecutivo è avanzata la domanda di restituzione nei termini, il giudice dell'esecuzione deve decidere anche su quest'ultima (art. 670, comma 3 c.p.p.), a prescindere dall'esito sulla non esecutività
- L'annullamento di una parte del cumulo di pene non comporta automaticamente la scarcerazione se resta un titolo di detenzione derivante dal cumulo di altre pene
- In presenza di dubbi sulla regolarità della notificazione presso il difensore domiciliatario, l'autorità deve verificare l'effettiva idoneità del domicilio e la sussistenza di una revoca valida prima di procedere alla notifica ex art. 161, comma 4 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →