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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1299 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento sostenendo principalmente il difetto di motivazione, poiché non erano state allegate la delibera comunale e la perizia OSMI richiamate per determinare il valore delle aree edificabili. Deduceva inoltre la violazione dei criteri di determinazione della base imponibile ICI, l’omessa considerazione del prezzo di vendita delle aree alle cooperative edilizie, la lesione del diritto di difesa e l’omessa pronuncia sulle richieste di riduzione del valore imponibile e di disapplicazione dei valori OSMI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto nel ricorso i passaggi degli avvisi di accertamento necessari a verificare il dedotto vizio di motivazione. Le ha comunque ritenute infondate nel merito: il richiamo a una delibera comunale contenente valori minimi generali delle aree edificabili è stato considerato sufficiente, trattandosi di atto pubblicato e presumibilmente conoscibile dal contribuente. La Corte ha inoltre precisato che il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti, ma solo in relazione a motivi dedotti contro l’atto impositivo; nella specie, la richiesta non risultava adeguatamente riproposta in appello. MD S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.200 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Disciplina i criteri di determinazione della base imponibile ICI, inclusa la valutazione delle aree fabbricabili secondo il valore venale in comune commercio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Impone la motivazione degli atti tributari e, in determinati casi, l’allegazione o la riproduzione degli atti richiamati. L’obbligo non riguarda necessariamente gli atti normativi o amministrativi generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che siano riportati i contenuti essenziali degli atti e dei documenti sui quali si fondano le censure, consentendo alla Corte di verificarle direttamente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare gli atti amministrativi rilevanti per la decisione, senza tuttavia trasformare il giudizio tributario in un giudizio di annullamento dell’atto amministrativo generale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Regola il ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie e delimita il controllo della Corte ai motivi previsti dalla legge.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42 e 47

    Sono stati invocati dalla ricorrente con riferimento alla natura e alla competenza degli organi comunali nell’adozione degli atti relativi ai valori delle aree, ma le relative censure non hanno condotto all’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento ICI basato su una delibera comunale generale che determina valori minimi delle aree edificabili può essere ritenuto sufficientemente motivato anche senza allegazione della delibera, se questa è stata regolarmente pubblicata e quindi è legalmente conoscibile dal contribuente.
  • La perizia o l’elaborato tecnico utilizzato dall’amministrazione deve essere allegato o adeguatamente illustrato quando costituisce il supporto indispensabile per comprendere i presupposti di fatto della pretesa; tuttavia, la contestazione deve indicare puntualmente in che modo la mancata allegazione abbia impedito la difesa.
  • I valori deliberati dal Comune hanno normalmente valore presuntivo e non definitivo: il contribuente può contestarli fornendo elementi oggettivi, come una perizia di parte, dati comparabili o il prezzo effettivo di una compravendita riferibile all’area e all’annualità considerata.
  • Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente una delibera comunale, ma non può annullarla con efficacia generale; la richiesta deve essere formulata in modo chiaro e riproposta nei gradi successivi, altrimenti può considerarsi abbandonata.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere i passaggi degli avvisi e degli atti processuali sui quali si fondano le censure; il mancato rispetto del principio di autosufficienza può comportare l’inammissibilità anche di contestazioni potenzialmente fondate.
  • La contestazione del valore di un’area edificabile deve riferirsi allo specifico valore venale dell’area e alla singola annualità d’imposta, considerando destinazione urbanistica, indice di edificabilità, vincoli, stato di attuazione del piano e prezzi effettivi di mercato.

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