Sentenza del 05/12/2023 n. 34021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza d'appello ritenendo errato il calcolo delle superfici imponibili ai fini della TARSU 2009: in particolare deduceva che la Corte d'appello ha detratto dalla superficie acquea la superficie delle banchine (applicando il criterio del "vuoto per pieno" concordato tra le parti) nonostante la normativa e il regolamento prevedano distinte basi imponibili per banchine e per specchio acqueo. Inoltre il Comune censurava la mancata applicazione delle sanzioni disposta in primo grado. Porto di Lavagna Spa contestava la legittimazione passiva (sosteneva che la detenzione fosse trasferita ai terzi), la nullità dell'avviso per violazione del principio dell'affidamento e l'erroneo computo delle superfici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Porto di Lavagna Spa (confermando che il concessionario è soggetto passivo per le superfici demaniali e che i contratti con terzi non estinguono la detenzione del concessionario). Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo illegittima l'applicazione del criterio "vuoto per pieno" che aveva sottratto la superficie delle banchine dalla superficie acquea imponibile; ha cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per determinare in fatto l'esatta estensione della superficie acquea e ricalcolare l'imposta. Il secondo motivo del Comune è stato assorbito; la questione delle sanzioni dovrà essere valutata dal giudice di rinvio in relazione a quanto allegato dal contribuente nel ricorso introduttivo. È stata inoltre disposta la regolamentazione delle spese e ordinato il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La nozione di "aree scoperte" comprende tutte le estensioni utilizzabili concretamente da una comunità che produce rifiuti urbani, indipendentemente dal supporto solido o liquido; pertanto le superfici acquee rientrano nel presupposto impositivo.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
La tassa è dovuta da chi occupa o detiene le aree scoperte. Il concessionario demaniale detiene l'area e, salvo che provi la inutilizzabilità o trasferimento effettivo della detenzione con documentazione e relativo onere probatorio, è soggetto passivo; i contratti con terzi possono creare sub-detenzione ma non estinguono la detenzione del concessionario.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Il principio dell'affidamento (tutela dell'affidamento incolpevole) rileva ai fini dell'esclusione o della modulazione delle sanzioni tributarie in caso di oggettiva incertezza interpretativa, ma non incide sulla debenza del tributo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato i presupposti per la sua applicazione alle parti controricorrenti.
Massime di principio
- Il concessionario di aree demaniali marittime detiene le superfici e risponde della tassa rifiuti (TARSU/TARI) anche quando consente l'utilizzo a terzi tramite contratti: la sub-detenzione non estingue la detenzione del concessionario né il suo obbligo tributario, a meno che il contribuente dimostri documentalmente l'effettiva perdita di disponibilità.
- Gli accordi privatistici tra parti (es. pattuizioni sul criterio "vuoto per pieno" o tariffe concordate) non possono prevalere sulla disciplina normativa tributaria e sui regolamenti comunali che fissano basi e tariffe; pertanto non possono essere usati per sottrarre porzioni di superficie all'imposizione prevista dalla legge.
- Il principio dell'affidamento (L. 212/2000 art.10) può giustificare l'esclusione o la riduzione delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza interpretativa dell'amministrazione, ma non incide sulla debenza del tributo principale.
- In giudizio di cassazione, quando la controversia richiede accertamenti di fatto (es. esatta estensione di superficie imponibile), la Corte può cassare e rinviare per il necessario accertamento di merito; la quantificazione concreta rimane onere del giudice di merito.
- La richiesta di esclusione delle sanzioni per affidamento/incertezza normativa deve essere formulata tempestivamente nel ricorso introduttivo e sostenuta con adeguata allegazione probatoria: non può essere sollevata per la prima volta in appello se non prevista nel gravame iniziale.
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