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Sentenza

Sentenza del 31/12/2015 n. 1028 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Tributi Imposte Dirette - Accertamento- Responsabilità liquidatori per i debiti tributari della società liquidata e cancellata dal Registro Imprese - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli personalmente per debiti tributari riferiti alla società estinta. Ha contestato, in via preliminare, la propria responsabilità quale liquidatore e socio, sostenendo che l’accertamento era stato emesso e notificato solo nel 2013, quindi dopo la cancellazione della società, quando il debito non era stato ancora accertato né iscritto a ruolo e non era conoscibile al momento della liquidazione. Ha inoltre dedotto che le fatture poste a fondamento dell’accertamento erano errate, non contabilizzate né utilizzate dalle parti e sostituite da documenti corretti. In subordine ha contestato la validità della sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario delegato.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso e annullato integralmente l’avviso di accertamento, ritenendo assorbente il difetto dei presupposti per la responsabilità del liquidatore. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 riguarda soltanto le imposte sui redditi e non può essere esteso analogicamente a IVA e IRAP. La responsabilità del liquidatore non costituisce successione o coobbligazione nei debiti tributari della società, ma responsabilità propria, di natura civilistica, che l’Amministrazione deve specificamente accertare e provare. In particolare, l’Ufficio deve dimostrare che il credito tributario fosse almeno iscritto in ruoli provvisori e che il liquidatore avesse esaurito le disponibilità sociali senza soddisfarlo. Nel caso concreto, il credito era stato accertato soltanto tre anni dopo la cancellazione della società e non risultava conoscibile dal liquidatore al momento della liquidazione. È stata inoltre esclusa la responsabilità quale socio, poiché non risultava alcuna distribuzione di attivo, essendo il riparto pari a zero. L’eccezione sulla sottoscrizione è stata invece respinta, poiché l’Ufficio aveva prodotto la delega del sottoscrittore. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.P.R. 602/1973

    I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche rispondono in proprio del pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

    La norma disciplina una responsabilità diretta e autonoma del liquidatore, non una successione nel debito tributario della società. L’Amministrazione deve provare i presupposti della responsabilità, compresa l’esistenza di un credito tributario almeno iscritto in ruolo e non soddisfatto con le attività della liquidazione.

  • Art. 36, comma 3, D.P.R. 602/1973

    I soci [...] sono responsabili del pagamento delle imposte dovute [...] nei limiti del valore dei beni stessi.

    La responsabilità dei soci è sussidiaria e limitata al valore dei beni o delle somme ricevuti durante la liquidazione. Occorre quindi provare concretamente l’avvenuta distribuzione dell’attivo e l’entità di quanto percepito dal socio.

  • Art. 19 D.Lgs. 46/1999

    In materia tributaria opera il divieto di applicazione analogica delle disposizioni sulla riscossione e sulla responsabilità. Per questo l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, riferito alle imposte sui redditi, non può essere esteso a IVA e IRAP.

  • Artt. 1176 e 1218 c.c.

    La responsabilità del liquidatore è ricondotta a un’obbligazione propria, di natura civilistica, derivante dall’inosservanza dei doveri di diligenza e dall’inadempimento degli obblighi connessi alla liquidazione.

  • Art. 42 D.P.R. 600/1973

    In caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso, l’Amministrazione deve dimostrare il corretto conferimento del potere di firma al funzionario sottoscrittore. Nel caso esaminato tale onere è stato ritenuto assolto mediante la produzione della delega.

  • Art. 28 D.Lgs. 175/2014

    La disciplina sulla responsabilità successiva alla cancellazione della società non è stata applicata retroattivamente al caso concreto, poiché la società era stata cancellata prima dell’entrata in vigore della norma.

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società non trasforma automaticamente il liquidatore o i soci in coobbligati per i debiti tributari della società. L’eventuale responsabilità deve derivare da specifici presupposti normativi e probatori.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società, il liquidatore non subentra automaticamente nei debiti tributari della società estinta: l’Amministrazione deve notificargli un autonomo atto motivato e provare i presupposti della responsabilità prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973.
  • Per imputare il debito al liquidatore è necessario dimostrare che, al momento della liquidazione, esistesse un credito tributario almeno iscritto in ruolo, anche provvisorio, e che il liquidatore abbia distribuito o esaurito l’attivo senza soddisfarlo.
  • Un accertamento emesso per la prima volta dopo la cancellazione della società non è automaticamente opponibile al liquidatore, soprattutto se l’Amministrazione non dimostra che egli conoscesse o potesse conoscere la passività tributaria durante la liquidazione.
  • L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 non può essere esteso per analogia a IVA e IRAP; per tali tributi occorre una specifica base normativa applicabile.
  • La responsabilità del socio è limitata a quanto effettivamente ricevuto in sede di distribuzione dell’attivo. Se il riparto è pari a zero, in linea generale manca il presupposto quantitativo per la responsabilità del socio.
  • La contestazione della firma dell’avviso non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: l’Ufficio può superarla dimostrando l’esistenza e la validità della delega conferita al funzionario sottoscrittore.
  • Le fatture errate e non registrate possono perdere efficacia probatoria ai fini dell’accertamento se il contribuente dimostra che sono state sostituite, non utilizzate e che nessuna parte ha beneficiato indebitamente dei relativi costi o dell’IVA.

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